DUI Conviction and Sentence Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while impaired, evidenced by a blood alcohol level between 0.93 and 1.15 permille, committed on September 27, 2009. The court, after considering the defendant's opposition to the initial accusation, convicted the defendant of the offense under the relevant traffic law article and imposed a reduced fine of 90 daily rates at CHF 20 each, totaling CHF 1,800, with the possibility of conversion to detention upon non-payment. Crucially, the court chose not to revoke a prior suspended sentence but instead extended its probationary period by one year and six months, ordering the payment of court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 36 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; DUI Conviction and Sentence Modification: The court, after considering the defendant's opposition to the initial accusation, convicted the defendant of the offense under the relevant traffic law article and imposed a reduced fine of 90 daily rates at CHF 20 each, totaling CHF 1,800, with the possibility of conversion to detention upon non-payment. Crucially, the court chose not to revoke a prior suspended sentence but instead extended its probationary period by one year and six months, ordering the payment of court fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of driving while intoxicated under this provision.
Cited to warn that the fine will be converted to a custodial sentence in case of non-payment.
Used to justify the extension of the probationary period for the previously suspended sentence.
Cited regarding the deletion of the conviction from the judicial records after the specified period.
Cited as the general legal basis for imposing the fine (pena pecuniaria).
Cited as the legal basis for the conditional suspension of the sentence imposed.
Cited regarding the rights of the parties concerning requesting written grounds or filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.63 DA 528/2010 · Bellinzona 21 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l’autovettura Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.93
- max 1.15 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
27 settembre 2009;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio 2010;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.-- (quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 1800.00 pena pecuniaria
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2500.00 totale