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10.2010.611 • PP TI 10.2010.611 Generato dall'IA

Narcotics Act Violations and Conditional Fine Sentence

Numero d'incarto 10.2010.611
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty in absentia of repeated violations of the Narcotics Act, specifically for selling and gratuitously giving away marijuana, for personal consumption of approximately 200 grams of marijuana over three years, and for unauthorized hemp cultivation, leading to a conviction on two of the three original charges after an opposition was filed only against the first charge. The court confirmed the proposed penalty, sentencing the defendant to a fine of 30 daily rates of 30 currency units each, conditionally suspended for a three-year probationary period, a 500 currency unit fine payable with a possible 17-day substitute detention, and payment of judicial fees, while also ordering the confiscation and destruction of a seized water pipe, with the reasoning being based on the evidence presented in the accusatory decree and the defendant's non-appearance at the hearing.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta violazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, infrazione alla LStup

Parole chiave

Generato dall'IA
legge sugli stupefacenti pagamento dell'ammenda sospensione condizionale della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti crimine infrazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive section 2.1 for determining the term of imprisonment substituted for non-payment of the fine.

art. 69 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive section 4 regarding the order for confiscation and destruction of property.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.611 DA 4846/2010 · Bellinzona 22 maggio 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1ACCU 1

prevenuta colpevole

di 1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, agendo in correità con __________, fra la fine del __________ al __________, senza essere autorizzata, ripetutamente venduto e ceduto gratuitamente a terzi della marijuana;

fatti avvenuti nel __________ nelle indicate circostanze di tempo;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nei 3 anni precedenti il __________ a __________ e a __________, consumato personalmente circa 200 grammi di marijuana;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

3. ripetuta violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti

per avere, agendo in correità con __________, da inizio __________ e sino a __________ a __________, intrapreso delle coltivazioni di canapa senza notificarle all’ufficio competente e senza essere in possesso della relativa autorizzazione,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 13 cifra 1 Lcan;

perseguita con decreto d’accusa dell’8 novembre 2010 n. 4846/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. Ordina la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestratale il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale (art. 69 cpv. 2 CP).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 novembre 2010 dall'accusata, limitatamente all’imputazione n. 1;

indetto il dibattimento 22 maggio 2012,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 marzo 2012, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con l’aggiunta odierna.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 69, 106 CP; 19 cifra 1 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI;

22 LTG,

rispondendo ai quesiti posti

dà atto che ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiara ACCU 1ACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2010 dell’8 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto che nel decreto di accusa è stata ordinata la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestrata alla condannata il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale e che contro tale disposizione non è stata fatta opposizione.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: · ACCU 1

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Uffici reperti, Bellinzona

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 600.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 1'350.- totale

fr. 950.- totale senza motivazione scritta