Acquittal in Property Damage Case Due to Insufficient Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the defendant of property damage for allegedly breaking a vehicle's windshield by throwing a stone, despite an earlier accusation that proposed a fine with a suspended sentence and a separate fine. The reasoning for the acquittal was based on the defense's argument that there was no evidence or converging indications to establish guilt, leading the court to find the accused not guilty and order the state to cover judicial fees and reimburse the defendant for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 9 cpv. 3 CPP-TI, art. 42 e segg., 47 e segg, 49, 106 cpv. 1 CP; Acquittal in Property Damage Case Due to Insufficient Evidence: The reasoning for the acquittal was based on the defense's argument that there was no evidence or converging indications to establish guilt, leading the court to find the accused not guilty and order the state to cover judicial fees and reimburse the defendant for legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defined the crime of damaging property for which the defendant was initially charged, although the final order acquitted him.
These articles were listed as being reviewed, concerning the penalty, conditional suspension, and fine, although the final order acquitted the defendant.
This article governs who bears the cost if the civil party requests written reasons for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.587 DA 4669/2010 · Bellinzona 12 novembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere, il __________, a __________, colpendo con il lancio di un sasso il parabrezza dell’autovettura marca __________ targata TI __________ di proprietà della CIVI 1 infrangendolo, deteriorato, rispettivamente reso inservibili cose mobili altrui causando in tal modo un danno per un importo imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre 2010 n. 4669/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato ritenuto il medesimo è assolutamente innocente e che non vi è la minima prova agli atti e nemmeno un fascio di indizi convergenti per ritenerlo colpevole. Chiede il riconoscimento di ripetibili per almeno fr. 1'500.00.;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.Se ACCU 1 è autore colpevole di:
danneggiamento
per avere, il __________, a __________, colpendo con il lancio di un sasso il parabrezza dell’autovettura marca __________ targata TI __________ di proprietà della CIVI 1 infrangendolo, deteriorato, rispettivamente reso inservibili cose mobili altrui causando in tal modo un danno per un importo imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
2.Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni.
2.2. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 80.00 (ottanta) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decisa nei suoi confronti dal Tribunale militare 8 Berna in
data 29 novembre 2010
3.A chi vanno caricate le tasse e spese e se devono essere concesse ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg, 49, 106, 144 cpv. 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1, dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 4669/2010 del 25 ottobre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 390.00 allo Stato, il quale dovrà rifondere al signor ACCU 1 fr. 700.00 a titolo di ripetibili.
Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
__________,
CIVI 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 250.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 390.00 totale