Acquittal on Coercion and Dismissal of Insult Due to Withdrawal of Complaint and Lack of Formal Charge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with coercion for physically preventing his wife from leaving by blocking a door and making a threatening gesture, and with insult for using offensive language toward her, but the court acquitted the defendant of the coercion charge because the injured party subsequently withdrew all accusations following a complete agreement regarding divorce proceedings; furthermore, the insult charge was dismissed due to the lack of a formal complaint, resulting in the case being closed with costs and related expenses charged to the state, which would reimburse the defendant for related amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 CP, Art. 177 CP, Art. 94 cpv. 3 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 33 CP, art. 9 e segg. CPP; Acquittal on Coercion and Dismissal of Insult Due to Withdrawal of Complaint and Lack of Formal Charge: Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, although the main ground for acquittal was based on the lack of complaint regarding the insult charge.
Cited in the preamble to the decision, concerning the charge of coercion from which the accused was acquitted.
Cited regarding the right to request written reasoning and appeal.
Cited in the preamble to the decision regarding procedural rules, but not directly applied in the dispositive orders.
Cited in the preamble to the decision regarding procedural rules, but not directly applied in the dispositive orders.
Cited in the preamble to the decision regarding the applicable procedural law.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.566 DA 4558/2010 · Bellinzona 1 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 elettromontatore (difensore, DI 1, Bellinzona)
prevenuto colpevole di 1. coazione
per avere, a __________, in data __________ 2010, usato – per sua stessa ammissione – minaccia e violenza contro la moglie CIVI 1 intralciandone parimenti la libertà d’agire, e meglio, per essersi parato davanti alla porta del bagno per impedirle di uscire di casa, prendendola per il bavero e minacciandola *“con un pugno davanti alla faccia*”;
2. ingiuria
per avere, a __________, in data __________ 2010, offeso l’onore della moglie CIVI 1, insultandola – per sua stessa ammissione – con la frase *“sei proprio una puttana, mi fai schifo”*;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 181 CP e art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4558/2010 di data 18 ottobre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 100.- (cento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)
giorni.
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1. dicembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che con scritto 29 ottobre 2010 la parte civile ha ritirato ogni accusa nei confronti dell’accusato, con il quale ha trovato un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio;
rilevato che il reato di ingiuria viene a cadere per difetto di querela;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 181 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4558/2010 del 18 ottobre 2010.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale