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10.2010.55 • PP TI 10.2010.55 Generato dall'IA

Acquittal for Failure to Pay Court-Ordered Spousal Support Arrears

Numero d'incarto 10.2010.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of neglecting maintenance obligations by failing to pay a court-ordered monthly sum of 1,050 currency units to his separated spouse between April 2008 and November 2009, resulting in arrears of 21,000 currency units. Despite the initial accusation leading to a proposed conviction with a fine, conditional suspension of the penalty, and civil damages, the court ultimately acquitted the defendant after considering his testimony regarding his economic situation and the reasons he was unable to make the payments, concluding that he was not guilty of the charged offense.

Regesto Legislator

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Art. 217 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Acquittal for Failure to Pay Court-Ordered Spousal Support Arrears: Despite the initial accusation leading to a proposed conviction with a fine, conditional suspension of the penalty, and civil damages, the court ultimately acquitted the defendant after considering his testimony regarding his economic situation and the reasons he was unable to make the payments, concluding that he was not guilty of the charged offense.

Parole chiave

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arretrati alimentari obbligo di mantenimento coniugale pagamento dell'ammenda ordine di pagamento coniuge retribuzione mensile Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 217 cpv. 1 CP

This provision defines the crime of neglecting maintenance obligations, which was the subject of the acquittal.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the warning given to the parties about the right to request the written motivation of the sentence.

art. 9 e segg. CPP

Procedural articles governing the process, cited before the final ruling.

art. 273 e segg. CPP

Procedural articles governing the process, cited before the final ruling.

art. 39 LTG

Cited in relation to the law applicable to the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.55 DA 322/2010 · Bellinzona 11 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________, nel periodo dall’01.04.2008 all’01.11.2009, benché avesse i mezzi per farlo, omesso di versare, anche solo parzialmente, alla consorte separata CIVI 1 la somma di fr. 1'050.- mensili, così come da sentenza del Pretore di __________ del 29.10.2007, accumulando così arretrati per l’importo di fr. 21'000.-;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 322/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.- (quaranta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

5 (cinque).

3. Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.- (ventunmila) a titolo di risarcimento.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentito l'accusato, il quale descrive la sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto fino a quando ne aveva avuto la possibilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 322/2010 del 25 gennaio 2010.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese ACCU 1

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale