Theft and Revocation of Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of repeated theft and petty theft for stealing a laptop and perfume from one store, and household items from another, with the intent of unlawful gain, leading to a sentence of fifteen days imprisonment because conditions for a suspended sentence were not met and a fine or community service was deemed unlikely to be executed. Additionally, the court revoked the prior conditional suspension of a CHF 150 fine, ordered the confiscation and destruction of a specially modified shopping bag used in the theft, referred civil claims to the competent forum, and imposed court fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172ter CP, Art. 42 CP, Art. 41 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 46 cpv. 1 CP, Art. 36 CP; Theft and Revocation of Suspended Sentence: Additionally, the court revoked the prior conditional suspension of a CHF 150 fine, ordered the confiscation and destruction of a specially modified shopping bag used in the theft, referred civil claims to the competent forum, and imposed court fees and expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to convict the defendant for repeated theft.
Used to convict the defendant for petty theft.
Cited in the dispositive when denying the conditional suspension of the custodial sentence.
Cited in the dispositive to support the decision that a fine or community service could not be executed.
Used to order the revocation of the benefit of probation granted for a previous monetary penalty.
Sets the custodial sentence substitution in case of non-payment of the fine.
Ordered the confiscation and destruction of the stolen item (the bag).
Determines the period after which the conviction will be removed from the judicial register.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.547 DA 4234/2010 · Bellinzona 27 marzo 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
alias __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________;
prevenuto colpevole di
1. ripetuto furto
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, a S. Antonino:
in data __________ sottratto a danno del Negozio CIVI 2 un PC portatile marca __________, modello __________ del valore di CHF 1'499.00 (refurtiva non recuperata), in data __________ sottratto a danno del Negozio CIVI 1, quattro confezioni di profumo per un valore complessivo di CHF 516.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);
2. furto di poca entità
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, a __________ in data __________, sottratto a danno del Negozio CIVI 2, articoli del reparto casalinghi per un valore complessivo di CHF 27,90 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, reati previsti dagli artt. 139 cifra 1 e 139, richiamato l'art. 172ter CP; richiamati gli artt. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 settembre 2010 n. 4234/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.
41 CP).
2. Si rinviano le parti civili CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 36 CP).
5. Ordina la confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola / sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1. / numero di repertazione non noto (art. 69 cpv. 2 CP).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento il 27 marzo 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo di pubblicazione sul foglio ufficiale del 7 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di
1.1. ripetuto furto
1.2. furto di poca entità
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 maggio 2010.
5. Se bisogna confermare la confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1., numero di refertazione non noto.
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1 e 2,139 cifra 1, 139, 172 ter CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI, rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuto furto, art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità, art. 139 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4234/2010 del 27 settembre 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti;
2. viene revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque)
aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 36 CP)
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 350.- senza motivazione scritta.
si dà atto che le pretese di parte civile CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ sono state rinviate al competente foro;
ordina la confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1. del decreto d’accusa, numero di refertazione non noto;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Ufficio federale della migrazione, Berna (511475);
Sezione della popolazione, Bellinzona;
Ufficio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 pena pecuniaria revocata
fr. 650.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale
fr. 500.00 totale senza motivazione scritta