State v. Defendant (Vandalism, Narcotics, Domestic Threats)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of property damage for intentionally vandalizing a police waiting room, making threats against their spouse, violating narcotics laws by selling heroin, and violating narcotics laws by consuming heroin and possessing it for personal use. The court reasoned that these proven facts warranted a conviction for all charged offenses, resulting in a financial penalty plus aggregation with two previous suspended fines, with the conditional suspension benefit maintained but the probation period extended by one year for the older sentences, while also ordering the confiscation and destruction of seized heroin and referring civil claims to the competent forum, all decided in the defendant's absence as they did not appear for the hearing despite being duly summoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 46 cpv. 2 CP, Art. 69 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 19 cifra; State v. Defendant (Vandalism, Narcotics, Domestic Threats): The court reasoned that these proven facts warranted a conviction for all charged offenses, resulting in a financial penalty plus aggregation with two previous suspended fines, with the conditional suspension benefit maintained but the probation period extended by one year for the older sentences, while also ordering the confiscation and destruction of seized heroin and referring civil claims to the competent forum, all decided in the defendant's absence as they did not appear for the hearing despite being duly summoned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of this provision regarding the offense against the Narcotics Act.
The accused was found guilty of this provision regarding the contravention of the Narcotics Act.
The accused was found guilty of this provision for the crime of damage.
The accused was found guilty of this provision for the crime of threat.
Cited in the dispositive to establish the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Cited in the dispositive to establish the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Cited in the dispositive regarding the non-revocation and extension of the probation period for previously imposed fines.
Cited in the dispositive to order the confiscation and destruction of the seized heroin.
Cited in the dispositive regarding the registration and subsequent erasure of the conviction from the criminal record.
Cited in the dispositive to refer the civil claims of the police party to the competent forum.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.516 DA 3422/2010 · Bellinzona 3 aprile 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento per avere, a __________, presso la sede della Polizia __________, Reparto Mobile __________, in data __________, intenzionalmente danneggiato il locale d’attesa della Polizia __________, strappando dalla sua sede nel muro il citofono ivi presente, infrangendo poi 11 vetri del locale d’attesa nonché urinando in detto locale, causando un danno complessivo quantificato in CHF 6'976,20;
2. minaccia
per avere, a __________, presso il domicilio coniugale, in data __________, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1 nata __________, minacciandola con la frase “io ti ammazzo, a me queste cose non le fai” mentre la insultava dandole della “troia, bagascia” sbattendo allo stesso tempo le ante della cucina, rompendo bicchieri e piatti ed urlando;
3. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di aprile __________, a __________:
venduto, per il tramite di __________, a diversi consumatori locali frequentatori del Parco __________, complessivamente 10 buste dosi di eroina da 0,1/0,2 grammi al prezzo di CHF 40.00/50.00 ciascuna, per un quantitativo totale variante da 1 a 2 grammi di eroina;
ceduto a __________, quale controprestazione per l’attività di spaccio svolta per suo conto, un quantitativo di 0,3/0,4 grammi di eroina;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________
e fino al mese di __________, consumato un imprecisato quantitativo, ma almeno 40 grammi di eroina, sostanza acquistata da __________, __________, †__________ e __________ nonché
consumato il contenuto di 10 boccette da 40 ml di metadone acquistato da __________ e 2 grammi di canapa, nonché detenuto il __________, due buste dosi per complessivi 0,7 grammi lordi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo personale e sequestrata dalla Polizia al momento del fermo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 180 cpv. 2, 19 cifra 1 e 19a LS, richiamati gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2, 69 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 9 agosto 2010 n. 3422/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 34 e 36 CP).
Pena parzialmente aggiuntiva:
alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009,
alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suo confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile Polizia __________, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso:
alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1
(uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
6. Ordina la confisca e la distruzione di 0,7 grammi di eroina / reperto SAD 3064 (art. 69 cpv. 2 CP).
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento per il 3 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di
1.1. danneggiamento,
1.2. minaccia,
1.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:
4.1. alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009.
4.2. alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009.
5. Se deve essere confermata la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di eroina/reperto SAD 3064.
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2,
69 cpv. 1 e 2, 144 cpv. 1, 180 cpv. 2 CP; 19 cifra 1, 19a LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di delitto contro la LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 aLS, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a aLS, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, minaccia, art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3422/2010 del 9 agosto 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
Pena parzialmente aggiuntiva:
- alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22 aprile 2009;
- alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 6 luglio 2009.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso;
- alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009 ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
- alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009ma ne prolunga il periodo di prova di 1(uno) anno;
ordina la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di eroina (reperto SAD 3064);
dà atto che le pretese di parte civile Polizia __________, __________, sono rinviate al competente foro per le pretese di natura civile;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · ACCU 1 CIVI 1, __________ e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Polizia Scientifica, Bellinzona,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 2050.00*totale
fr. 1650.00 totale senza motivazione scritta