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10.2010.47 • PP TI 10.2010.47 Generato dall'IA

Receiving Stolen Property Conviction and Conditional Sentence

Numero d'incarto 10.2010.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of receiving stolen property for purchasing a cell phone significantly below its value, knowing or being presumed to know it was obtained through theft. The court, after reviewing the evidence and arguments, convicted the individual under the relevant penal code article and sentenced them to a fine of 560 monetary units, with execution conditionally suspended for two years, plus an additional 400 fine (substitutable by 6 days imprisonment for non-payment) and payment of judicial fees and costs; this verdict was declared final as no party requested a written rationale or filed an appeal within the prescribed timeframe.

Regesto Legislator

Ufficiale

Acquistare un cellura pur sapendo o dovendo saper che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto

Parole chiave

Generato dall'IA
cosa rubata verdetto di colpevolezza pagamento dell'ammenda pena detentiva commisurazione della pena per rapina esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP

This article defines the crime of receiving stolen goods, which the defendant was found guilty of committing.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive to determine the duration of the custodial sentence substituted for non-payment of the fine.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article governs the right to request a written statement of the judgment and the deadline for filing an appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.47 DA 272/2010 · Bellinzona 3 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ricettazione

per avere, a __________ in data __________, acquistato da __________ una telefono cellulare marca Nokia 5800 Express music del valore di CHF 500.- pagandolo CHF 100.-, sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________ in data __________ a danno LESA 1 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 272/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 560.- (cinquecentosessanta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 70.- (settanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

6 (sei).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 272/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 8

(otto) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 560.- (cinquecentosessanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 470.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di

fr. 400.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 870.- totale