Manager Convicted for Failure to Notify Police of Guest Engaged in Unauthorized Prostitution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, as the manager of a lodging business, was found guilty of facilitating illegal residency in a lighter case, specifically for failing to complete the police guest notification form for a Brazilian national between February 9 and February 12, 2009, knowing or presuming the guest was engaging in unauthorized lucrative prostitution in the rented room. The court convicted the defendant of the offense under the relevant law, rejecting the defendant's claim that the guests were lying and had only arrived the night before the inspection, and consequently imposed a fine of 600 francs, with a substitute detention of six days for non-payment, along with associated judicial fees, while noting that the conviction would not be recorded in the criminal register.
Regesto Legislator
UfficialeOmettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così il loro soggiorno illegale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of aiding illegal residence, for which the defendant was declared guilty.
This article specifies the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine imposed.
This procedural article was cited in the context of informing the parties about the deadline to request the written grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.432 3794/2009 · Bellinzona 14 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di incitazione al soggiorno illegale, per avere, a __________, nel periodo dal 30 gennaio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alle nominate __________, brasiliana, __________, ungherese, __________, brasiliana, e __________, brasiliana, sapendo o dovendo presumere che le sopraccitate, senza le necessarie autorizzazioni, esercitavano attività lucrativa prostituendosi nelle camere da lui locate, facilitato e aiutato le sopraccitate a soggiornare illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 15 luglio 2010 l’imputato era stato condannato in contumacia da questo giudice;
rilevato che, con scritto di data 9 agosto 2010, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito l’accusato, il quale ha contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto, ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate soltanto la sera prima del controllo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incitazione al soggiorno illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr, per avere, a __________, nel periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alla cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni, prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata a soggiornare illegalmente in Svizzera;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-- (cinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale