Defamation and Acquittal on Coercion Charge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with defamation for calling a person a racist and with coercion for threatening bodily harm, stating "if you don't sign the letter you'll end up badly," to compel the victim to sign a letter. The court found the defendant guilty of the lesser offense of defamation under Article 177 of the Penal Code, but acquitted the defendant of the more serious charge of attempted coercion under Article 181, as the objective and subjective prerequisites for that crime were deemed not met, resulting in a fine of 5 daily rates of 80 Swiss Francs each, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine for non-compliance and liability for court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 177 CP, Art. 181 CP, Art. 9 cpv. 3 CPP-TI, Art. 369 CP; Defamation and Acquittal on Coercion Charge: The court found the defendant guilty of the lesser offense of defamation under Article 177 of the Penal Code, but acquitted the defendant of the more serious charge of attempted coercion under Article 181, as the objective and subjective prerequisites for that crime were deemed not met, resulting in a fine of 5 daily rates of 80 Swiss Francs each, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine for non-compliance and liability for court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of insult based on this article in the dispositive orders.
The defendant was acquitted of attempted coercion based on this article in the dispositive orders.
This article was cited when clarifying that the coercion charge was to be treated as an attempt (Art. 22 CP) in the reasoning, although it was not explicitly cited in the final verdict section listing the charges that led to the conviction/acquittal.
This article was cited in the context of the suspension of the penalty, which is applied in the dispositive orders.
This article specifies the penalty in case of non-payment of the fine, which is included in the dispositive orders.
This article regulates the allocation of the fee for the written reasoning of the judgment, mentioned in the dispositive orders regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.414 DA 3154/2010 · Bellinzona 22 dicembre 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore: DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, in data 2 marzo 2010 tacciando CIVI 1 di razzista, offeso il di lui onore;
2. coazione
per avere, usando minaccia di grave danno contro la sua persona tentato di costringere CIVI 1 a firmare una lettera e meglio a Chiasso, presso la sede del __________, in data 2 marzo 2010, esprimendosi nei seguenti termini:
“ se non firmi la lettera finisci male, se non firmi finisci male, ti faccio smettere io di scrivere, dopu ta scrivat con la boca, ti do un colpo e la tua testa rotolerà, se non la smette di scrivere il nome del mio locale potrebbe avere la bocca per parlare ma non le dita per scrivere”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli artt. 177, 181 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP ;
perseguito con decreto d’accusa del 15 luglio 2010 n. 3154/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2010 dall'accusato;
la giudice precisa che il capo d’imputazione n. 2 coazione è da intendere, come del resto si evince dal contenuto della descrizione dei fatti, un tentativo di coazione (art. 22 CP);
sentita l’avvocato di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto dal capo d’imputazione di tentativo di coazione non essendo dati i presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di
1.1. ingiuria
1.2. coazione
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22, 42 cpv. 1 e 4, 177,
181 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
proscioglie ACCU 1,
dal reato di tentativo di coazione, art. 181 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- potrebbe essere a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
si dà atto che il rinvio delle pretese civili al competente foro, non essendo state contestate, è cresciuto in giudicato;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale