Defamation Conviction with No Penalty Imposed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with two counts of defamation (ingiuria) based on written communications: one calling a couple arrogant and uncivil, and another letter describing them as "wretched" and calling one of them "mentally disturbed." After considering the oppositions to prior accusation decrees, the court found the accused guilty of defamation regarding the communication that labeled the couple as arrogant and uncivil, but acquitted on the second charge involving the letter. Despite the conviction, the court determined that no penalty should be imposed for the proven defamation, though the accused was ordered to pay judicial taxes and fees, and the conviction would not be entered into the judicial registry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 94 cpv. 3 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Defamation Conviction with No Penalty Imposed: Despite the conviction, the court determined that no penalty should be imposed for the proven defamation, though the accused was ordered to pay judicial taxes and fees, and the conviction would not be entered into the judicial registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court declared the accused guilty of the crime of insult (ingiuria) under this article for the second set of facts.
Used to refer the civil parties (parti civili) to the competent forum for civil claims.
Cited when informing the parties of their right to appeal and request the grounds for the judgment.
Cited regarding the period after which the conviction will be removed from the criminal record (although the dispositive ruled against inscription).
Testo completo
Incarto n. 10.2010.40 10.2010.546 DA 99/2010 - 4173/2010 · Bellinzona 10 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, a __________, in data __________, mediante scritto tacciando i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 di persone arroganti e incivili, offeso il di loro onore;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1, 42 cpv. 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 gennaio 2010 n. 99/2010 del __________ che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Inoltre
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, a __________, in data __________, offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1, e meglio per avere scritto una lettera all’avv. PR 1 nella quale ha rivolto all’indirizzo di CIVI 2 e CIVI
1 alcune frasi lesive dell’onore, in particolare tacciandoli di *“sciagurati”* e, rivolgendosi a CIVI 2, di *“individuo mentalmente disturbato”*;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 settembre 2010 n. 4173/2010 del __________, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 4 febbraio 2010 e 7 ottobre 2010;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’accusato è da ritenere colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 22 settembre 2010 (__________)?
2. L’accusato è da ritenere colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 18 gennaio 2010 (AINQ 1)?
3. In caso di risposta affermativa a uno o ai due quesiti quale deve essere la pena?
4. A chi devono essere caricate tasse e spese giudiziarie?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di ingiuria, art. 177 CP, ingiuria, per i fatti descritti nelle circostanze di cui al nel decreto di accusa n. 4173/2010 del 22 settembre 2010;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per avere a __________, in data __________, mediante scritto, tacciando CIVI 2 di “persona dai comportamenti incivili ed arroganti” offeso il suo onore;
ma lo manda esente da pena;
carica all’accusato fr. 150.-- di tasse e spese;
carica allo Stato fr. 150.-- di tasse e spese;
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale