DUI Sentencing with Probation Revocation and Community Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of driving while intoxicated, with a blood alcohol content between 0.94 and 1.14 per mille, having prior convictions for similar offenses in 2001 and 2006. Rejecting the prosecutor's proposed penalty involving a fine and conditional suspension, the court instead sentenced the defendant to 300 hours of community service, revoked the conditional suspension previously granted for an earlier monetary penalty, extended the probation period for a prior suspended custodial sentence by two years without revoking that suspension, and ordered the defendant to pay all judicial taxes and costs totaling 600.
Regesto Legislator
UfficialeCondurre l'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado le precedenti condanne per il medesimo reato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense for which the accused was found guilty.
Cited in the dispositive to explain the commutation of the community service penalty into a fine or custodial sentence.
Cited in the dispositive orders (point 4 and 5 of the initial indictment request, which are referenced in the final ruling) regarding the revocation of conditional suspension previously granted.
Cited in the dispositive to specify the term of imprisonment in case of non-payment of the revoked fine.
Cited in the final communication regarding the right of the parties to file an appeal and request the reasons for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.38 DA 262/2010 · Bellinzona 10 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore,. DI 1,)
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2001 (alcolemia: 1.36 grammi per mille) e nel 2006 (alcolemia: 0.82 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 262/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7’200.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna per complessivi fr. 6'300.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2007 (art.
46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2010;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato assistito dal suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato possa effettuare lavori di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. l’accusato deve essere ritenuto colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2. in caso affermativo quale deve essere la pena?
3. deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006?
4. deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.—(settanta) per complessivi fr. 6'300.—(seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007?
5. chi paga le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr, 34 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 262/2010 del 25 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
1 giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006; ma
prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni;
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) per complessivi fr. 6'300.-- (seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta);
carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Sezione della circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 6'300.00 pena pecuniaria
fr. 250.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 6'900.00 totale