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10.2010.371 • PP TI 10.2010.371 Generato dall'IA

Driving While Revoked and Revocation of Suspended Sentence

Numero d'incarto 10.2010.371
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of driving a motorized light vehicle despite an indefinite revocation of their driving license dating back to 2006. Following the defendant's opposition to the initial charging decree, the court proceeded *in contumaciam* as the defendant and their counsel waived appearance. The court convicted the defendant, imposing a fine of 75 daily installments of CHF 30 each, with the execution of this penalty suspended conditionally for a four-year probationary period, while simultaneously revoking the conditional suspension of a previous fine from 2008 and ordering payment of justice fees and judicial expenses.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 46 cpv. 1 CP, Art. 36 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Driving While Revoked and Revocation of Suspended Sentence: Following the defendant's opposition to the initial charging decree, the court proceeded *in contumaciam* as the defendant and their counsel waived appearance. The court convicted the defendant, imposing a fine of 75 daily installments of CHF 30 each, with the execution of this penalty suspended conditionally for a four-year probationary period, while simultaneously revoking the conditional suspension of a previous fine from 2008 and ordering payment of justice fees and judicial expenses.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pagamento dell'ammenda revoca della licenza condurre prestazione valutabile in denaro violazione semplice della LCStr confisca del veicolo a motore Circolazione senza la licenza di condurre

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.

art. 46 cpv. 1 CP

Cited in the dispositive regarding the revocation of the benefit of the conditional suspension of the pecuniary penalty.

art. 36 CP

Cited in the dispositive regarding the substitution of the revoked conditional penalty with a custodial sentence in case of non-payment.

art. 369 CP

Cited in the dispositive concerning the cancellation of the conviction from the criminal record after the specified period.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the dispositive regarding the parties' right to file an appeal and request the grounds for the sentence.

art. 42, 106 CP

These articles are cited in the summary section reviewing the applicable laws, and the penalties imposed (art. 106 CP) are reflected in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.371 DA 2759/2010 · Bellinzona 9 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lucia Andina per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver condotto motoleggera __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.08.2006 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2759/2010 di data 21 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemila-duecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 2'070.- (duemilasettanta), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del

Cantone Ticino il 15.01.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art. 36 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 luglio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 settembre 2010, al quale l'accusato e il difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del

9 agosto 2010, hanno rinunciato ad intervenire, così come il Procuratore pubblico che ha postulato la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Sull’ammontare delle aliquote giornaliere e sulla multa aggiuntiva.

2. Sulle tasse e spese dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quatro) anni.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU 1:

*…*

*3. Alla revoca del* *beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di* *69* *(sessantanove) aliquote giornaliere da Fr.* *30.-* *ciascuna per complessivi fr.* *2'070.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura

penale del Cantone Ticino il* *15.01.2008* *(art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 69 (art. 36 CP).*

*4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”* sono esecutivi.

prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Via Lugano 4, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2070.- pena pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 2570.-*totale