Insult Conviction with Penalty Exemption and Witness Cost Assignment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with insult for uttering profanities and making an offensive gesture towards another person. Following the defense's opposition to the initial charging decree, the court heard the case and found the defendant guilty of the described offense under the relevant penal code article, but ultimately declared the defendant exempt from any penalty, though assigning the defendant the costs associated with hearing a witness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 cpv. 1 CP, Art. 177 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 177 CP; Insult Conviction with Penalty Exemption and Witness Cost Assignment: Following the defense's opposition to the initial charging decree, the court heard the case and found the defendant guilty of the described offense under the relevant penal code article, but ultimately declared the defendant exempt from any penalty, though assigning the defendant the costs associated with hearing a witness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense (ingiuria) for which the defendant was declared guilty.
This procedural rule was cited regarding the right to request the written reasoning of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.36 DA 306/2010 · Bellinzona 17 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difensore: DI 1)
prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, il 16 settembre 2009 a __________, offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo *“…Vaffanculo…stronza...”* mostrando
contemporaneamente il dito medio alzato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 306/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1° febbraio 2010 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentito un teste;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP e in via ancora più subordinata la riduzione della pena;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 306/2010 del 25 gennaio 2010.
manda ACCU 1
esente da pena.
prescinde dal prelevare la tassa di giudizio e carica le spese di audizione del teste di fr. 50.- a ACCU 1.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- testi
fr. 50.- totale