DUI and Refusal of Blood Test Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while impaired, with breathalyzer results showing blood alcohol levels of 1.51‰ and 1.18‰, and of evading a measure to determine driving fitness by intentionally refusing a mandated blood test despite being warned of the penal consequences. The court convicted the defendant on both counts and imposed a fine of 45 daily rates of CHF 80.00 (totaling CHF 3,600.00), with the execution of this penalty suspended conditionally for a three-year probation period, along with a fixed fine of CHF 700.00 (convertible to 7 days of detention for non-payment), and ordered the defendant to pay court fees and charges, ultimately reducing the daily rate amount from the prosecution's proposal based on the defendant's stated income.
Regesto Legislator
UfficialeCondurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova); opporsi alla prova del sangue
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of driving under the influence, citing this article as the legal basis for the conviction.
The defendant was declared guilty of evading measures to ascertain driving incapacity, citing this article as the legal basis for the conviction.
The execution of the penalty was suspended conditionally for a probationary period of 3 years, as ordered in order 1.1.
The substitute custodial sentence for non-payment of the fine was set according to this provision, as referenced in order 2.1.
The decision specifies that the conviction will be entered in the criminal record and eliminated after the period fixed by this article.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.359 DA 2652/2010 · Bellinzona 25 agosto 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Avv. Sonia Giamboni Tommasini
sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine per aver condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova);
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 7 luglio 2010 n. 2652/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’750.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 giugno 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale il quale chiede una riduzione dell’ammontare delle aliquote giornaliere, tenendo in considerazione il suo reddito effettivo che si può quantificare in fr. 2'200.-- mensili; ammette di essere proprietario di un’abitazione che ha appena comperato a __________ che vuole riattare; in merito ai fatti rileva unicamente di aver scritto su un rapporto di polizia la circostanza che gli era stato detto che non sarebbe incorso in nessuna conseguenza per il fatto di opporsi al prelievo del sangue, di cui non c’è però traccia agli atti; chiede quindi pure una riduzione della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Quale deve essere l’eventuale pena.
4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 LCStr., elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2652/2010 del 7 luglio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 3’600.00 (tremilaseicento);
1.1. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. alla multa di fr. 700.00 (settecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr.
550.00 senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1250.00 totale