DUI and Refusal of Blood Test Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of driving while intoxicated, with a measured blood alcohol content of 1.98 per mille, and for evading a measure to ascertain driving incapacity by intentionally refusing a ordered blood test. The court, considering the offense and the defense's arguments for leniency, convicted the individual on both counts and imposed a fine of 60 daily rates at CHF 80 each, totaling CHF 4,800, with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, alongside a CHF 1,000 fine (substitutable with 13 days imprisonment) and CHF 300 in judicial costs and fees, rendering the final sentence definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 91a cpv. 1 LCStr, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 34 CP; DUI and Refusal of Blood Test Conviction and Sentencing: The court, considering the offense and the defense's arguments for leniency, convicted the individual on both counts and imposed a fine of 60 daily rates at CHF 80 each, totaling CHF 4,800, with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, alongside a CHF 1,000 fine (substitutable with 13 days imprisonment) and CHF 300 in judicial costs and fees, rendering the final sentence definitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of driving while intoxicated, for which the defendant was declared guilty in the dispositive.
This provision defines the crime of evading measures to ascertain driving incapacity, for which the defendant was declared guilty in the dispositive.
Cited as a basis for sentencing (determining the day-fine).
Cited as a basis for sentencing (determining the fine).
Cited as a basis for sentencing (determining the day-fine amount).
Cited as a basis for sentencing (suspension of the sentence).
Cited in the dispositive (order 2.1) to set the term of imprisonment substituted for non-payment of the fine.
Cited in relation to the court's authority to pronounce the verdict.
Cited in the dispositive (order 2.1) to determine the substitute detention days for non-payment of the fine.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.286 DA 2108/2010 · Bellinzona 15 giugno 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difensore, Avv. Andrea Roth, Bellinzona prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
### per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.98 per mille);
fatti avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2108/2010 di data 3 maggio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno 1,5 per mille.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino, (80320)
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1'300.00 totale