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10.2010.286 • PP TI 10.2010.286 Generato dall'IA

DUI and Refusal of Blood Test Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2010.286
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was found guilty of driving while intoxicated, with a measured blood alcohol content of 1.98 per mille, and for evading a measure to ascertain driving incapacity by intentionally refusing a ordered blood test. The court, considering the offense and the defense's arguments for leniency, convicted the individual on both counts and imposed a fine of 60 daily rates at CHF 80 each, totaling CHF 4,800, with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, alongside a CHF 1,000 fine (substitutable with 13 days imprisonment) and CHF 300 in judicial costs and fees, rendering the final sentence definitive.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 91a cpv. 1 LCStr, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 34 CP; DUI and Refusal of Blood Test Conviction and Sentencing: The court, considering the offense and the defense's arguments for leniency, convicted the individual on both counts and imposed a fine of 60 daily rates at CHF 80 each, totaling CHF 4,800, with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, alongside a CHF 1,000 fine (substitutable with 13 days imprisonment) and CHF 300 in judicial costs and fees, rendering the final sentence definitive.

Parole chiave

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commisurazione della pena prova del sangue guida in stato di ebbrezza qualificata esame dell'alito infrazione alle norme della circolazione periodo di tirocinio Condurre un veicolo in grave stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 1 LCStr

This provision defines the crime of driving while intoxicated, for which the defendant was declared guilty in the dispositive.

art. 91a cpv. 1 LCStr

This provision defines the crime of evading measures to ascertain driving incapacity, for which the defendant was declared guilty in the dispositive.

art. 34 CP

Cited as a basis for sentencing (determining the day-fine).

art. 42 CP

Cited as a basis for sentencing (determining the fine).

art. 47 CP

Cited as a basis for sentencing (determining the day-fine amount).

art. 49 CP

Cited as a basis for sentencing (suspension of the sentence).

art. 106 CP

Cited in the dispositive (order 2.1) to set the term of imprisonment substituted for non-payment of the fine.

art. 3 LTG

Cited in relation to the court's authority to pronounce the verdict.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive (order 2.1) to determine the substitute detention days for non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.286 DA 2108/2010 · Bellinzona 15 giugno 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difensore, Avv. Andrea Roth, Bellinzona prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

### per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.98 per mille);

fatti avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2108/2010 di data 3 maggio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine

1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno 1,5 per mille.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino, (80320)

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1'300.00 totale