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10.2010.260 • PP TI 10.2010.260 Generato dall'IA

Dangerous Driving Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2010.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of a serious traffic violation for exhibiting dangerous driving behavior on the highway, specifically by making an unwarranted sudden stop forcing the following vehicle to brake sharply to avoid a rear-end collision, and by overtaking on the right, constituting a grave breach of traffic rules that endangered public safety under Article 90 para. 2 of the Road Traffic Act. The court convicted the accused, imposing a fine of 10 daily rates at CHF 230 each (conditionally suspended for three years), a fine of CHF 800 (convertible to 4 days imprisonment), and ordered payment of legal fees and expenses, rejecting the defense's request for acquittal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Effettuare una brusca frenata non giustificata dalle condizioni di circolazione e obbligando l'auto che la seguiva ad effettuare a sua volta una brusca frenata con conseguente lieve sbandamento per evitare il tamponamento; manovra di sorpasso sulla destra

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione commisurazione della pena spese legali sorpasso pericoloso sicurezza stradale reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cifra 2 LCStr

This article defines the criminal offense (serious violation of traffic regulations) for which the defendant was declared guilty in the dispositive.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive to establish the alternative detention period in case of non-payment of the fine (Order 2).

art. 369 CP

This article governs the deletion of the criminal record entry, which is mentioned in the dispositive order regarding registration.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.260 DA 2013/2010 · Bellinzona 26 ottobre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato delle manovre di spostamento di corsia onde impedire alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, di sorpassarlo, obbligando quest’ultimo ad effettuare una brusca frenata per evitare un tamponamento. Effettuava poi una manovra di sorpasso sulla destra frenando ed accelerando ripetutamente spostandosi da una corsia all’altra sempre nell’intento di impedire alla vettura sorpassata di superarlo;

fatti avvenuti il __________ sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

32 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 12 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 26 aprile 2010 n. 2013/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 160.- (centosessanta) ciascuna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 3'200.- (tremiladuecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 aprile 2010;

sentito il difensore, il quale chiede ACCU 1venga prosciolto dall’accusa, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

viene sentito per ultimo l'accusat, il quale ricorda in particolare di essere incensurato e che percepisce il provvedimento in esame come una ferita personale;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3. Se devono essere riconosciute delle ripetibili a favore dell’accusato e, se sì, in quale misura.

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 26 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2, 90 cifra 2 LCStr; 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 12 cpv. 2 ONC; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr), per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato una brusca frenata prima della galleria del __________, non giustificata dalle condizioni di circolazione e obbligando l’autovettura che la seguiva, una __________ targata TI __________ condotta da __________, ad effettuare a sua volta una brusca frenata, con conseguente lieve sbandamento, per evitare il tamponamento. Inoltre, in precedenza, effettuava una manovra di sorpasso sulla destra;

condanna ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 230.- (duecentotrenta), per un totale di CHF 2'300.- (duemilatrecento);

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di CHF 800.- (ottocento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 710.- (settecentodieci).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1 )

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Camorino.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

CHF 800.- multa

CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 250.- spese giudiziarie

CHF 160.- testi

CHF 1'510.- totale