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10.2010.252 • PP TI 10.2010.252 Generato dall'IA

Blackbird Poaching and Illegal Weapon Possession

Numero d'incarto 10.2010.252
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of repeated hunting law violations, partially attempted, for intentionally shooting a protected blackbird in October 2008 and again in October 2009 using an unauthorized .22 LR rifle equipped with a silencer and a detachable magazine, and for the illegal carrying of a weapon. The court acquitted the defendant of the firearms law violation stemming from the weapon carrying charge, deeming it a minor offense committed through negligence, but upheld the finding of guilt for the hunting violations. Consequently, the court imposed a fine of 200 currency units with a conditional two-year suspension, a further fine of 200 units, a 50-unit compensation payment to the wildlife fund, and a one-year hunting ban, also conditionally suspended, while ordering the confiscation of the rifle, electronic call, and ammunition.

Regesto Legislator

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Art. 33 LARM, Art. 17 cpv. 1 LCP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 40 LCC, Art. 369 CP, Art. 33 cpv. 2 LArm; Blackbird Poaching and Illegal Weapon Possession: The court acquitted the defendant of the firearms law violation stemming from the weapon carrying charge, deeming it a minor offense committed through negligence, but upheld the finding of guilt for the hunting violations. Consequently, the court imposed a fine of 200 currency units with a conditional two-year suspension, a further fine of 200 units, a 50-unit compensation payment to the wildlife fund, and a one-year hunting ban, also conditionally suspended, while ordering the confiscation of the rifle, electronic call, and ammunition.

Parole chiave

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porto abusivo di armi contravvenzione bagatellare regalia della caccia delitto contro l'ambiente verdetto di colpevolezza confisca di beni

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 o 70 CP

Cited in the order to confiscate the firearm.

art. 369 CP

Cited regarding the elimination of the conviction from the judicial register.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited to determine the substitute detention period in case of non-payment of the fine.

art. 42 e seg. CP

Cited implicitly in the order suspending the execution of the fine/penalty conditionally (though not explicitly listed in the dispositive's final orders 1.1).

art. 34 e seg. CP

Cited implicitly in the order imposing the fine/penalty (though not explicitly listed in the dispositive's final orders 1).

art. 40 LCC

Cited in the order for the payment of compensation to the Wildlife Intervention Fund.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.252 DA 1854/2010 · Bellinzona 3 maggio 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata

per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;

2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 33 LARM, art. 17 cpv. 1 LCP

perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1854/2010 del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 40.00 (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla devoluzione allo Stato, Fondo d'intervento selvaggina dell'importo di fr. 50.- a valere quale risarcimento (art. 40 LCC):

4. Alla privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni.

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

6. Ordina la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP).

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR.

7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010 dall'accusato;

sentito l’accusato, il quale contesta il contenuto del decreto di accusa e chiede di essere prosciolto dai reati ascrittigli, nonché la restituzione del fucile sequestrato senza il silenziatore;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata, per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;

1.2 . infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. *Quid* della devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento?

5. *Quid* della privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni?

6. Deve essere ordinata la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica;

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR?

7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 17 cpv. 1, 20, 23 LCP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a Ronco s./Ascona, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 20.--( venti) cadauna, per un totale di fr. 200.-- (duecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. alla devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento.

4. alla privazione del diritto di cacciare per la durata di un anno, sospesa condizionalmente per un anno.

5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.-- con motivazione scritta e di fr. 500.-- senza motivazione scritta.

proscioglie ACCU

dall’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per i fatti indicati al punto 2 del decreto di accusa n. 1854/2010 del 19 aprile 2010, trattandosi di reato di lieve entità commesso per negligenza;

ordina la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP);

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona

Polizia scientifica, Giubiasco

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 risarcimento

fr. 750.00 totale