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10.2010.250 • PP TI 10.2010.250 Generato dall'IA

Negligent Violation of Building Regulations Leading to Sign Collapse

Numero d'incarto 10.2010.250
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Two individuals, acting as partners and managers of a company, were found guilty of negligent violation of building regulations after installing large illuminated signs on a roof using only partial fastening to aluminum profiles and placing approximately 800 kg of ballast at the base, without conducting the required wind pressure calculations or ensuring final stability checks were complete. The court reasoned that this failure to adopt minimum precautionary measures constituted negligence under the recognized rules of the art, directly leading to the structures detaching during a non-exceptional windstorm and falling into a public square, thereby endangering public safety. Consequently, both individuals were convicted and sentenced to fines with conditional suspension, along with the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 229 cpv. 2 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 53 CP; Negligent Violation of Building Regulations Leading to Sign Collapse: The court reasoned that this failure to adopt minimum precautionary measures constituted negligence under the recognized rules of the art, directly leading to the structures detaching during a non-exceptional windstorm and falling into a public square, thereby endangering public safety. Consequently, both individuals were convicted and sentenced to fines with conditional suspension, along with the payment of court costs.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza norme per l'edilizia responsabilità per caso fortuito superamento dell'altezza massima commisurazione della pena incendio colposo Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 229 cpv. 2 CP

This article defines the crime for which both defendants were declared guilty in the final orders.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive orders regarding the calculation of the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine for both defendants.

art. 369 CP

This article is cited in the dispositive regarding the deletion of the conviction from the judicial register.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.250 10.2010.251 DA 1696/2010 DA 1698/2010 · Bellinzona 17 ottobre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1 e ACCU 2ACCU 2 (difensore di entrambi: DI 1, __________)

ACCU 1

prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl, montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1698/2010 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 60.- (sessanta) (art. 34 segg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.

2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

ACCU 2

prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl, montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1696/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 90.- (novanta) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 per ACCU 1 e per ACCU

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 20 aprile 2010;

richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 22 dicembre 2011;

sentito il difensore, il quale sostenendo la nullità della perizia allestita dall’Ing. __________ l’assenza del nesso causale adeguato e l’applicazione, alla fattispecie, dell’art. 53 CP, postula l’annullamento dei decreti d’accusa a carico dei suoi assistiti, per cui domanda pertanto il proscioglimento con tasse e spese a carico dello Stato;

sentiti per ultimi gli accusati, i quali ricordano entrambi le tante fatalità che hanno caratterizzato la fattispecie, in cui non intravvedono una loro negligenza;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Se ACCU 2 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

3. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e/o 2, quale deve essere la pena.

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 34, 42,47, 48 lett. d), 106, 229 cpv. 2 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl, montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

condanna ACCU 1,

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.- (settecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl, montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg

800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

condanna ACCU 2,

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'000.- (mille);

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) a ACCU

1 e ACCU 2 nella misura di ½ a ciascuno.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1, , __________ ACCU 2, __________ DI 1, __________,

- per raccomandata

- Procuratore pubblico __________, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione della popolazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 175.- spese giudiziarie

CHF 575.-*totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 175.- spese giudiziarie

CHF 575.-*totale