Forgery and Deceptive Use of a False Document in Employment Compensation Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of document forgery for creating and using a false document, specifically a pay slip showing a higher salary than agreed upon in the employment contract, in a civil case against a former employer to fraudulently obtain greater salary compensation. The court reasoned that the act of presenting the doctored document to support a claim for undue profit constituted the crime of making use of a false document for deceptive purposes, resulting in a monetary penalty suspended conditionally for two years, a fine, and payment of judicial costs, while rejecting the defendant's claims for damages against the complainant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251 cifra, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 251 cifra 1 CP; Forgery and Deceptive Use of a False Document in Employment Compensation Dispute: The court reasoned that the act of presenting the doctored document to support a claim for undue profit constituted the crime of making use of a false document for deceptive purposes, resulting in a monetary penalty suspended conditionally for two years, a fine, and payment of judicial costs, while rejecting the defendant's claims for damages against the complainant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense (falsità in documenti) for which the defendant was found guilty.
This article is cited in the dispositive regarding the substitute detention period for failure to pay the fine.
This article is cited in the dispositive concerning the period after which the conviction will be expunged from the criminal record.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.184 DA 1428/2010 · Bellinzona 12 dicembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1 , __________ (DI 1 __________)
prevenuto colpevole di falsità in documenti
per avere, nel periodo __________ - __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito un documento falso facendone altresì uso a scopo di inganno, e meglio per avere creato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, utilizzandolo quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti del suo ex datore di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 34, 42, 44, 47 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1428/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’200.- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 120.- (centoventi) ciascuna (artt. 34 segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di CHF 3'500.- a carico del denunciante per il torto morale e le spese sostenute;
sentito per ultimo l’accusato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. Se devono essere riconosciute le pretese risarcitorie a carico del denunciante formulate dall’accusato e, se sì, in quale misura.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 34, 42, 47, 106, 251 cifra 1 CP; ;453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara Sergio ACCU 1
autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per avere, in data __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere utilizzato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, servendosene quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti della sua ex datrice di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
condanna ACCU 1ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 500.- (cinquecento).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di CHF 250.- (duecentocinquanta).
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 855.- (ottocentocinquantacinque).
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
AINQ 1
PR 1, __________ (per sé e per la parte civile CIVI 1), __________)
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
CHF 250.- multa
CHF 500.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 250.- spese giudiziarie
CHF 105.- testi
CHF 1'105.- totale