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10.2010.106 • PP TI 10.2010.106 Generato dall'IA

State v. Defendant: DUI and Refusal of Blood Test

Numero d'incarto 10.2010.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court found the defendant guilty of driving while impaired, evidenced by breathalyzer results of 0.87‰ and 0.90‰, despite a prior 2007 conviction for a similar offense, and for evading a mandatory blood test to determine sobriety. The reasoning for the conviction rested on the objective evidence of alcohol intoxication during driving and the deliberate refusal of the subsequent ordered blood test, leading to a judgment of guilt on both counts, resulting in a suspended fine, a fine with a potential substitute detention, and the revocation of a previous suspended sentence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue

Parole chiave

Generato dall'IA
esame dell'alito prova del sangue guida in stato di ebbrezza qualificata sospensione condizionale della pena infrazione alle norme della circolazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 91 cpv. 1 LCStr.

Cited in the dispositive as the basis for finding the defendant guilty of driving while impaired.

art. 91a cpv. 1 LCStr.

Cited in the dispositive as the basis for finding the defendant guilty of evading measures to ascertain driving incapacity.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive to establish the alternative custodial sentence for non-payment of the fine.

art. 46 cpv. 1 CP

Cited in the dispositive as the legal basis for revoking the benefit of the conditional suspension of the pecuniary penalty.

art. 36 CP

Cited in the dispositive as the legal basis for the alternative custodial sentence in case of non-payment of the revoked conditional sentence.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.106 DA 752/2010 · Bellinzona 5 maggio 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 disoccupato in assistenza difeso da: DI 1 prevenuto colpevole

di 1. guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Mazda targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.95 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio 2010 n. 752/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CP).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine

1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49,

106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 752/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- con motivazione scritta e di fr. 850.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'000.- pena pecuniaria

fr. 1'200.- multa

fr. 500.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 5'120.- totale