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10.2009.85 • PP TI 10.2009.85 Generato dall'IA

Acquittal for Aggression Following Testimony Supporting Intervention Defense

Numero d'incarto 10.2009.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

After the accused opposed an indictment for aggression, alleging only intervention to separate combatants, the court reviewed witness testimonies which supported the defense's claim that the accused did not participate in the assault that caused injuries including a ruptured eardrum, contusions, and facial fractures to the victims. Consequently, the court acquitted the accused of the aggression charge and ordered that court costs be borne by the state, as no written grounds or appeal were requested by any party following the hearing where the prosecutor requested confirmation of the initial indictment.

Regesto Legislator

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Art. 134 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 39 LTG; Acquittal for Aggression Following Testimony Supporting Intervention Defense: Consequently, the court acquitted the accused of the aggression charge and ordered that court costs be borne by the state, as no written grounds or appeal were requested by any party following the hearing where the prosecutor requested confirmation of the initial indictment.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza della vittima accusa audizione delle parti eccezioni difensive abbandono per lesioni personali crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 134 CPS
The provision defines the crime of aggression for which the accused was acquitted in the final order.
Art. 106 cpv. 2 CPS
300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 94 cpv. 3 CPPT
Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall'art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in relation to the rights regarding the written motivation of the sentence, which is a procedural aspect of the judgment.
art. 39 LTG
Cited regarding procedural aspects applicable to the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 134 CPS

The provision defines the crime of aggression for which the accused was acquitted in the final order.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the rights regarding the written motivation of the sentence, which is a procedural aspect of the judgment.

art. 39 LTG

Cited regarding procedural aspects applicable to the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.85 DA 392/2009 · Bellinzona 5 novembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di aggressione,

per avere, in data 8 aprile 2008, a __________ in ____________________, nei pressi del Municipio, in correità con __________ e

con il minorenne __________, preso parte all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1, colpendoli con schiaffi, pugni e calci, provocando a CIVI 2 una lesione traumatica al timpano sinistro, una contusione all’emitorace sinistro e una contusione addominale, come da certificati del 9 aprile 2008 della Dr.ssa __________ del Reparto di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e del 28 aprile 2008 del Dr. __________, ed a CIVI 1 due fratture allo zigomo sinistro, come da certificato del 25 aprile 2008 del Dr. med. dent. __________ c/o Clinica __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 134 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 392/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall'art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione di 4 testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito prendendo atto del fatto che da tutte le testimonianze odierne è emerso che egli non ha partecipato in alcun modo all’aggressione, ma è solo intervenuto in un secondo tempo per separare i contendenti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 134 CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

aggressione, art. 134 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 392/2009 del 26 gennaio 2009;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 1050.00 totale