Defendant Convicted In Absentia for SMS Insult
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of insult for sending an SMS containing offensive accusations of sexual harassment and altercations to the victim. Despite the defendant's absence at the trial, the court, having reviewed the accusation decree and the relevant penal and procedural codes, upheld the initial findings in absentia, sentencing the defendant to a fine of 120 monetary units (with a conditional two-year suspension) plus a 100 monetary unit fine (convertible to four days of detention), and ordered the defendant to pay judicial taxes and costs totaling 570 monetary units.
Regesto Legislator
UfficialeOffendere l'onore di una persona mediante un SMS del seguente tenore "da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi"
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the crime of insult (ingiuria) for which the defendant was convicted.
This provision was used to order the conditional suspension of the sentence for a probationary period.
This article was cited regarding the subsidiary detention penalty in case of non-payment of the fine.
This provision governs the period after which the conviction will be deleted from the criminal record.
This provision governs the calculation of the fine amount (aliquote giornaliere).
This procedural rule was cited when advising the parties of their right to appeal and request for motivation.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.77 DA 445/2009 · Bellinzona 15 settembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ in data
30 settembre 2008, offeso l’onore di LESA 1 inviandogli un SMS del seguente tenore “*da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi”*
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 febbraio 2009 n. 445/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.-- (centoventi), corrispondente a 4 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 177 CPS; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 445/2009 del 2 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 120.-- (centoventi);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 570.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · ,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 120.00 spese giudiziarie
fr. 570.00 totale