Acquittal for Theft of Use, Conviction for Unlicensed and Uninsured Driving
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with use of a motor vehicle without permission (theft of use), driving without a license plate/circulation permit while uninsured, and driving without a required license or despite a revocation. Following a hearing where the accused and civil party participated and the public prosecutor requested confirmation of the accusation, the court acquitted the accused of theft of use but declared them guilty of driving without a license and driving without a circulation permit/plate while uninsured. The court subsequently sentenced the accused to a fine of 20 daily rates of CHF 60.00 (totaling CHF 1,200.00), suspended execution of the penalty for a two-year probationary period, and imposed court fees and expenses of CHF 300.00, noting that the sentence would be recorded in the criminal register but deleted after the statutory period.
Regesto Legislator
UfficialeSottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court found the accused guilty under this article for driving without a required license.
The court found the accused guilty under this article for driving without a circulation license.
The accused was acquitted of the charge under this article (theft of use).
The conditional suspension of the imposed penalty was ordered based on this provision.
Cited as the provision governing the deletion of the conviction from the criminal record after the probationary period.
Cited regarding the right to request the written reasoning of the judgment and the deadline for filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.712 DA 2532/2009 · Bellinzona 3 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto il motoveicolo Keeway __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
2. circolazione senza licenza di circolazione
per aver condotto il motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero Pubblico, la condanna di ACCU 1:
1.
Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di:
1.1 furto d'uso
1.2 circolazione senza licenza di circolazione
1.3 guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per i fatti descritti nel menzionato segreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di furto d'uso, *ex* art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di circolazione senza licenza di condurre, *ex* art. 95 cifra 1 LCS, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, *ex* art. 96 cifra 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale