Injury Conviction with Self-Defense, Coercion Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was prosecuted for simple bodily injury, stemming from an incident where the accused allegedly struck the victim with a knee to the testicles, and for coercion, stemming from locking the victim in a storeroom to force tolerance of an act. Following a hearing where the substitute public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court found the accused guilty of simple bodily injury, applying the defense of legitimate self-defense, but acquitted the accused of the charge of coercion due to insufficient evidence, resulting in a conviction for the injury charge involving a fine and a suspended sentence, and the final judgment was declared definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 16 cpv. 1 CPS, Art. 123 cifra 1 CPS; Injury Conviction with Self-Defense, Coercion Acquittal: Following a hearing where the substitute public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court found the accused guilty of simple bodily injury, applying the defense of legitimate self-defense, but acquitted the accused of the charge of coercion due to insufficient evidence, resulting in a conviction for the injury charge involving a fine and a suspended sentence, and the final judgment was declared definitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of simple assault (lesioni semplici) under this article.
This article concerning legitimate defense was cited in the dispositive when finding the defendant guilty of simple assault.
This article governs the subsidiary detention penalty for non-payment of the fine, which was referenced in the final order regarding the fine.
This article dictates the period after which the criminal record entry will be deleted, as mentioned in the final communicative order.
This procedural article was cited in the dispositive to inform the parties about the deadlines for appeal or requesting a written justification for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.700 DA 5159/2009 · Bellinzona 7 dicembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, colpito LESA 1 con una ginocchiata ai testicoli, provocando le lesioni attestate
dal certificato medico 12 agosto 2009 del dr. med. __________ agli atti;
2. coazione,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, rinchiudendolo a chiave all’interno di un magazzino, intralciato la libertà di
agire di LESA 1 costringendolo a tollerare un atto;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 181 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 dicembre 2009 n. 5159/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 7 dicembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa;
prospetta all’imputata per completezza il reato di vie di fatto, che potrebbe eventualmente entrare in considerazione in via subordinata;
proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento della sua assistita, le versioni discordanti sui fatti, rispettivamente la dubbia credibilità dell’unica teste, figlia del querelante, non potendo fondarne la colpevolezza;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, sub. vie di fatto,
1.2. Coazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 16 cpv. 1, 34 segg.,
42 segg., 123 cifra 1, 181 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
lesioni semplici art. 123 cifra
1 CPS, con legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto di accusa n. 5159/2009 del 7 dicembre 2009;
e la proscioglie dall’accusa di coazione per i
fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 50.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale