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10.2009.662 • PP TI 10.2009.662 Generato dall'IA

In Absentia Conviction for Narcotics Offenses and Fine Imposition

Numero d'incarto 10.2009.662
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was convicted in absentia for violating narcotics laws by transporting heroin intended for sale on two separate occasions (involving 20 and 5 grams) and for consuming at least 45 grams of heroin between 2007 and 2008. The court rejected a last-minute request for postponement as untimely and without valid grounds, proceeding with the trial in the defendant's absence, and ultimately sentenced the defendant to a fine of 1,800 (60 daily rates of 30 each) plus judicial fees, with the warning that non-payment would result in imprisonment, and ordered the conviction to be recorded.

Regesto Legislator

Ufficiale

Accompagnare, con la propria autovettura, una persona per l'acquisto di eroina e senza essere autorizzato consumare un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi

Parole chiave

Generato dall'IA
reati della legge sugli stupefacenti commisurazione della pena procedimento in contumacia multe non pagate traffico qualificato di eroina eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 19 cifra 1 LStup

The defendant was declared guilty of an infraction under this article.

art. 19a LStup

The defendant was declared guilty of a contravention under this article.

art. 36 cpv. 1 CP

This article was cited in the dispositive regarding the substitution of the fine with imprisonment in case of non-payment.

art. 369 CP

This article was cited in the dispositive concerning the erasure of the conviction from the criminal record.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.662 DA 4711/2009 · Bellinzona 17 agosto 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con il Segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________

per l’acquisto di eroina, trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________, accompagnando con

la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,

reati previsti dagli artt. 19 cifra 1 LS, 19a LS;

perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4711/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.- (duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 70 (settanta) (art. 34 e 36 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 24 novembre 2009;

vista la richiesta di rinvio del dibattimento inviata via fax dall’accusata il giorno precedente il dibattimento alle ore 18.20 con la motivazione di trovarsi all’estero, in Bosnia;

considerato che la domanda risulta palesemente intempestiva, atteso che la citazione è stata intimata il 18 giugno 2010, ciò che consentiva all’accusata di organizzare la propria presenza al dibattimento rispettivamente le proprie trasferte nel proprio Paese d’origine;

che tale motivazione peraltro non costituisce valido motivo di rinvio;

respinta la domanda di rinvio;

dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data 17 agosto 2010;

preso atto che benché regolarmente citata con raccomandata 18 giugno 2010, l’accusata non è presente; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti, dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

- infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup), per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ sino al __________, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________

a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 20 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________,

accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 5 grammi di eroina, e di

- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 45 grammi;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento);

1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2. al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 150.— (centocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona (rif.: bcl),

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'800.-- pena pecuniaria

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'950.--*totale