Traffic Violation Acquittal Due to Disputed Driver Identity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a serious traffic violation for driving 32 km/h over the 50 km/h speed limit, a crime carrying a proposed penalty of a fine, conditional suspension of a fine, and associated fees, but the defendant opposed the accusation claiming they were not driving the vehicle. Following the trial where the Public Prosecutor requested confirmation of the accusation but the defendant requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of serious traffic violation and ordered the state to bear the costs and judicial fees, resulting in a final and non-appealable decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 90 cifra 2 LCStr; Traffic Violation Acquittal Due to Disputed Driver Identity: Following the trial where the Public Prosecutor requested confirmation of the accusation but the defendant requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of serious traffic violation and ordered the state to bear the costs and judicial fees, resulting in a final and non-appealable decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe acquittal concerns the accusation based on this specific article regarding a serious traffic violation.
Cited regarding the parties' rights concerning the written reasoning and appeal deadlines.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.643 DA 4728/2009 · Bellinzona 2 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata __________ alla velocità di 82 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il
15 aprile 2009;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4728/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’100.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 700.--, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto quel giorno non era lui alla guida del veicolo in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34 segg., 42 segg. CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4728/2009 del 9 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale