Acquittal on Negligent Concealed Kitchen Knife Possession
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused of violating federal weapons law for negligently possessing a kitchen knife (17 cm total length, 8 cm blade) concealed on their person, agreeing with the defense that simple possession of such a kitchen knife did not meet the criteria for the charged offense under the relevant article, despite ordering the confiscation and destruction of the knife and a seized stone, and charging the state with the judicial fees and costs because the accused was acquitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 LArm, Art. 106 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 34 cpv. 1 LArm, Art. 6 OArm, Art. 34 cpv. 2 LArm; Acquittal on Negligent Concealed Kitchen Knife Possession: le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the substantive basis for acquitting the accused of the violation of the Federal Law on Weapons.
Cited for the order to confiscate and destroy the seized items.
Cited concerning the right to request the written reasoning for the judgment and the deadline for appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.635 DA 4326/2009 · Bellinzona 27 luglio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 attualmente in AI, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi,
per avere, a __________ il 10 agosto 2009, celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1
(uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie. Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LArm;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34 cpv. 1 LArm,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;
ordina la confisca e la distruzione di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di
17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);
carica la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1 fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale