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10.2009.628 • PP TI 10.2009.628 Generato dall'IA

Prosecution for Insulting Police Officers

Numero d'incarto 10.2009.628
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was prosecuted for insulting police officers by repeatedly using vulgar language toward them on a specific date, constituting the crime of insult under the penal code. Following an opposition to the initial indictment, the court, acknowledging the accusation supported by two police testimonies despite the defendant's denial and plea for leniency due to economic hardship and the trivial nature of the facts, found the accused guilty of insult. Consequently, the court sentenced the accused to a fine of 5 daily rates of 10 currency units each (totaling 50 currency units), suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered payment of 200 currency units for judicial fees and expenses, noting the finality of the judgment as no written reasoning was requested.

Regesto Legislator

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Art. 177 CPS, Art. 42 cpv. 4 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 34 segg. CPS; Prosecution for Insulting Police Officers: Following an opposition to the initial indictment, the court, acknowledging the accusation supported by two police testimonies despite the defendant's denial and plea for leniency due to economic hardship and the trivial nature of the facts, found the accused guilty of insult. Consequently, the court sentenced the accused to a fine of 5 daily rates of 10 currency units each (totaling 50 currency units), suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered payment of 200 currency units for judicial fees and expenses, noting the finality of the judgment as no written reasoning was requested.

Parole chiave

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ingiuria agenti di polizia pagamento dell'ammenda accusa reati contro la pubblica autorità perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 177 CPS
It is the basis for the finding that the accused is guilty of insult.
Art. 42 cpv. 4 CPS
177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;
Art. 106 cpv. 2 CPS
300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 369 CPS
It is cited regarding the cancellation of the conviction from the judicial register.
Art. 276 cpv. 2 CPP
It is cited regarding the right to request the written reasoning of the judgment and the deadline for filing an appeal.
art. 34 segg. CPS
It is cited in the context of setting the fine based on daily rates.
art. 42 segg. CPS
It is cited in relation to the suspension of the execution of the penalty.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 177 CPS

It is the basis for the finding that the accused is guilty of insult.

art. 34 segg. CPS

It is cited in the context of setting the fine based on daily rates.

art. 42 segg. CPS

It is cited in relation to the suspension of the execution of the penalty.

art. 369 CPS

It is cited regarding the cancellation of the conviction from the judicial register.

art. 276 cpv. 2 CPP

It is cited regarding the right to request the written reasoning of the judgment and the deadline for filing an appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.628 DA 4587/2009 · Bellinzona 20 luglio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 attualmente disoccupato,

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere, a __________, il 18 ottobre 2007, offeso l’onere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA

1 tacciandoli ripetutamente di “facce di culo, teste di cazzo”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art.

34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale ha contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale