Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2009.627 • PP TI 10.2009.627 Generato dall'IA

State v. Defendant (Property Damage and Battery with Diminished Capacity)

Numero d'incarto 10.2009.627
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was accused of property damage and battery against another individual during an altercation on June 7, 2007, while in a state of severely diminished discernment. Despite the defense arguing that the destruction of property and the physical contact were not definitively caused by the defendant, the court ultimately found the defendant guilty of both charges, applying a reduction under the law for diminished capacity. The court imposed a fine of 10 daily rates of 30 francs, suspended execution conditionally for a two-year probationary period, added a 100-franc fine (with a four-day substitute detention in case of non-payment), ordered payment of judicial fees, and extended the probation period for a previously suspended fine, while referring the civil party to the competent civil forum for further compensation claims.

Regesto Legislator

Ufficiale

Deteriorare, durante una lite e in stato di grave limitata capacità di discernimento, deteriorato diversi oggetti per un valore denunciato di fr. 9'186.-- e colpire in varie parti del corpo una persona

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto contro i beni pagamento dell'ammenda beni statali diritto processuale contravvenzioni lesioni colpose

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 cpv. 2 CPS
1 CPS, richiamato l’art. 19 cpv. 2 CPS;
Art. 106 cpv. 2 CPS
This article was cited in order 2.1 to determine the substitute detention for non-payment of the fine.
Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT
3’678.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
Art. 46 cpv. 2 CPS
This article was applied to prolong the probation period for a previously suspended fine in the final non-revocation order.
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule was cited in the final section regarding the right to request the written grounds for the judgment and the right to appeal.
Art. 144 cpv. 1 CPS
This article defines the crime of property damage, for which the accused was found guilty in order 1 of the operative part.
Art. 126 cpv. 1 CPS
This article defines the crime of assault (vie di fatto), for which the accused was found guilty in order 2 of the operative part.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 144 cpv. 1 CPS

This article defines the crime of property damage, for which the accused was found guilty in order 1 of the operative part.

art. 126 cpv. 1 CPS

This article defines the crime of assault (vie di fatto), for which the accused was found guilty in order 2 of the operative part.

art. 46 cpv. 2 CPS

This article was applied to prolong the probation period for a previously suspended fine in the final non-revocation order.

art. 106 cpv. 2 CPS

This article was cited in order 2.1 to determine the substitute detention for non-payment of the fine.

art. 267 cpv. 1 CPP

This procedural rule was used to remit the civil party to the competent civil court for further damages claims in the final referral order.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule was cited in the final section regarding the right to request the written grounds for the judgment and the right to appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2009.627 DA 4440/2009 · Bellinzona 27 luglio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 __________, rappr. dal tutore: TU 1 prevenuta colpevole di 1. danneggiamento, per avere, a __________, il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili mobili, oggetti e suppellettili di proprietà di CIVI 1 per un ammontare complessivo denunciato di fr. 9’186.--;

2. vie di fatto,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, colpendola in varie parti del corpo, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 19 cpv. 2 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 19 ottobre 2009 n. 4440/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 3’678.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

Per ulteriori pretese di tale natura, la parte civile viene rinviata al competente foro.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.

2’100.-- (duemilacento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2

CPS).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo tutore, mentre il Procuratore Pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito il rappresentante dell’accusata, il quale ha chiesto che la sua pupilla sia prosciolta da entrambe le accuse, in quanto non vi sono prove che abbia commesso i fatti che le vengono rimproverati. In modo particolare non è dimostrato che sia stata lei a distruggere gli oggetti indicati dalla parte civile. Visto lo stato di quest’ultima potrebbe addirittura essere stata lei stessa ad averli rotti. In merito alle vie di fatto ha contestato che la sua pupilla abbia picchiato la parte civile, sostenendo che i segni che si vedono nelle fotografie agli atti fossero già presenti prima dei fatti;

sentita da ultima l’accusata, la quale ribadisce quanto affermato e richiesto dal suo tutore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Danneggiamento,

1.2. Vie di fatto,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna per complessivi fr. 2’100.-- decretata nei suoi confronti il 21 maggio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cpv. 2, 34 segg.,

42 segg., 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili oggetti vari tra cui un citofono e una tenda da bagno per un valore indeterminato, ma comunque superiore a fr. 300.--;

2. vie di fatto, art. 126 cpv.

1 CPS,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, strattonandola e colpendola in varie parti del corpo, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art.

267 cpv. 1 CPP);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21 maggio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale