Property Damage, Harassment, and Telecommunications Offenses Conviction and Conditional Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of minor property damage for spray-painting a municipal building door, abuse of telecommunications systems, insult, and threats stemming from repeated malicious calls and text messages intended to harass an individual. The court reasoned that the factual findings supported the charges, convicting the defendant on all counts, and sentenced them to a fine of 10 daily rates of 30 currency units, with the execution conditionally suspended for two years, while also imposing a separate fine of 100 currency units for the telecommunication offenses, thereby confirming the charges and penalties outlined in the initial accusation decree, while referring any civil claims for damages to the appropriate civil forum.
Regesto Legislator
UfficialeScrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "schtüpit" "troglodita" e minacciandolo con la promessa di fargliela pagare
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 of the declaration as the legal basis for the conviction of minor property damage.
Cited in order 1 of the declaration as a legal basis for the conviction of minor property damage.
Cited in order 2 of the declaration as the legal basis for the conviction of misuse of telecommunication facilities.
Cited in order 3 of the declaration as the legal basis for the conviction of insult.
Cited in order 4 of the declaration as the legal basis for the conviction of threat.
Cited in order 1.1 of the conviction regarding the suspension of the pecuniary penalty.
Cited when formally admonishing the accused regarding the previously suspended pecuniary penalty.
Cited in order 2.1 of the conviction regarding the alternative detention period for non-payment of the fine.
Cited in the communication regarding the period after which the conviction will be deleted from the criminal record.
Cited regarding the right to request the written grounds of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.621 DA 4570/2009 · Bellinzona 15 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento di lieve entità, per avere, a __________, il 23 agosto 2009, il 5 e il 19 settembre 2009, intenzionalmente danneggiato e/o deteriorato la porta in vetro del corridoio del palazzo comunale, e meglio per aver scritto con della pittura spray frasi del cui contenuto si rimanda alla documentazione fotografica agli atti;
2. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________ e in altre non precisate località, nel periodo tra il 3 maggio 2009 e il 3 agosto 2009, per celia o per malizia, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione, per inquietare e importunare LESA 1 (utenza __________), e meglio per averlo chiamato (o tentato di farlo) a qualsiasi ora del giorno e della notte inviandogli parimenti molteplici messaggi SMS;
3. ingiuria,
per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, offeso l’onore di LESA 1, tacciandolo di *“pirla”, “schtüpit”, “troglodita”*, ecc.;
4. minaccia,
per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo con le frasi “*pagherete caro questo ginchetto…promesso”, “giochetto, scusami, neonato”, “7 anni…avete giocato con un bambino di 7 anni…ed è mio figlio…pagherete”*, ecc.;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144, richiamato l’art. 172ter, 179septies, 177 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv.
1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (trenta) – (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile Municipio del Comune di CIVI 1 al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art. 94 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 1. settembre 2008 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre 2010, al quale han partecipato l’accusato, mentre la parte civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha chiesto che il giudice nella commisurazione della pena prenda atto dell’effettiva scarsa gravità dei fatti, del contesto in cui egli ha agito e della sua situazione economica alquanto difficile. A titolo abbondanziale egli si è chiesto se quanto prospettato al punto 1 del decreto rappresenti effettivamente un danneggiamento e se nel contesto in cui sono state proferite le minacce esse siano effettivamente caratterizzabili come tali dal punto di vista penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Danneggiamento di lieve entità,
1.2. Abuso di impianti di telecomunicazioni,
1.3. Ingiuria,
1.4. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile Comune di CIVI 1 con istanza del 30 giugno 2010, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. danneggiamento di lieve entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,
2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS
3. ingiuria, art. 177 CP,
4. minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale