State v. Defendant (Property Damage and Evading Blood Test)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of battery against his ex-wife, property damage (breaking glasses), driving while intoxicated, and evading a mandatory blood alcohol test; upon review, the court acquitted the defendant of battery and driving while intoxicated, but found him guilty of minor property damage and evading the blood test, sentencing him to a conditional fine of 25 daily rates of CHF 30 (totaling CHF 750) plus a fine of CHF 500 (substitutable by 17 days imprisonment), while declining to revoke a previously suspended sentence and deferring civil claims to the competent forum.
Regesto Legislator
UfficialeIntenzionalmente commettere vie di fatto, danneggiare cose altrui, condurre un'autovettura in stato di ebrietà e intenzionalmente opposto alla prova del sangue
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the accused guilty of minor property damage.
Used to declare the accused guilty of evading measures to ascertain driving incapacity.
Cited in the dispositive regarding the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Used to rule on not revoking the benefit of probation granted for a prior fine.
Cited regarding the cancellation of the conviction from the judicial record after the prescribed period.
Cited to inform the parties of their right to request the grounds for the judgment within five days.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.595 DA 4164/2009 · Bellinzona 17 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore,. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto
per avere, in data 2009, a, presso l’esercizio pubblico osteria, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti
della ex moglie CIVI 1, e meglio spintonandola dapprima con le mani sul petto verso la cucina, in seguito contro la macchina da caffè e dietro il bancone, causandole lividi sul braccio e sulla schiena;
2. danneggiamento
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, distrutto una cosa altrui e meglio, per avere rotto diversi bicchieri posti sugli scaffali dietro il bancone;
3. guida in stato di inattitudine
per aver condotto
l'autovettura Peugeot 306 targata ____________________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi:
testimonianze della ex moglie e della cameriera, sua stessa ammissione circa le bevande alcoliche sorbite, fetore etilico, ecc.);
4. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, a __________ negli uffici della Polizia cantonale, in data __________ 2009, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1 LCStr; richiamatigli artt. 42 cpv. 1 e 4, 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 settembre 2009 n. 4164/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 ottobre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore ed il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, che ha chiesto la conferma del proprio decreto d’accusa, con la derubrica del reato di “danneggiamento” a “lieve danneggiamento”;
sentito il difensore il quale ha chiesto il proscioglimento del proprioo assistito;
sentito da ultimo l'accusato, che ribadisce di non avere guidato in stato di ebrietà e di essere dispiaciuto per non avere dato seguito all’ordine di sottoporsi al controllo dell’alcol impartitogli dalla Polizia;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1. vie di fatto,
1.2. danneggiamento (tenuto conto della derubrica chiesta dal Procuratore pubblico in danneggiamento di lieve entità),
1.3. guida in stato di inattitudine,
1.4. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 4164/2009?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Dev’essere confermato il rinvio della parte civile al competente foro civile?
5. Dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.-, decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009?
6. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 in correlazione con 172*ter* cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS, 91*a* cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dai reati di:
- vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)
- guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS)
descritti nel decreto d’accusa DA 4164/2009;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 CP in correlazione con l’art. 172*ter* cpv. 1 CP)
- elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCS)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4164/2009 del 28 settembre 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di
25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 750.00 (settecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00.
carica allo Stato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00;
assegna alla difesa fr. 400.00 a titolo di ripetibili;
rinvia la parte civile al competente foro;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-
(trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);
comunica che la condanna (elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida) sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale