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10.2009.536 • PP TI 10.2009.536 Generato dall'IA

Federal Narcotics Act Violation and Conviction in Absentia

Numero d'incarto 10.2009.536
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty in absentia of violating the Federal Narcotics Act by personally consuming an unspecified, but at least six-gram, quantity of heroin between August 2007 and May 19, 2009, despite having filed a timely objection to the initial indictment. The court upheld the prosecutor's proposal, convicting the accused, ordering a fine of 200 francs (substitutable with two days imprisonment for non-payment), mandating the confiscation and destruction of two seized doses of heroin, and assigning court fees and judicial costs, while also noting the conviction would not be recorded in the criminal register and advising the defendant of the right to request a new trial within six months.

Regesto Legislator

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Art. 19a LStup, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 69 cpv. 2 CPS, Art. 69 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Federal Narcotics Act Violation and Conviction in Absentia: The court upheld the prosecutor's proposal, convicting the accused, ordering a fine of 200 francs (substitutable with two days imprisonment for non-payment), mandating the confiscation and destruction of two seized doses of heroin, and assigning court fees and judicial costs, while also noting the conviction would not be recorded in the criminal register and advising the defendant of the right to request a new trial within six months.

Parole chiave

Generato dall'IA
legge sugli stupefacenti procedimento in contumacia casellario giudiziale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca penale accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 19a LStup
This article establishes the offense of which the accused was declared guilty.
Art. 106 cpv. 2 CPS
This article is cited to fix the substitute custodial penalty in case of non-payment of the fine.
Art. 69 cpv. 2 CPS
Ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).
Art. 69 CPS
This article is used to order the confiscation and destruction of the seized heroin.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural article is cited to inform the parties about the right to appeal and request the reasons for the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19a LStup

This article establishes the offense of which the accused was declared guilty.

art. 106 cpv. 2 CPS

This article is cited to fix the substitute custodial penalty in case of non-payment of the fine.

art. 69 CPS

This article is used to order the confiscation and destruction of the seized heroin.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article is cited to inform the parties about the right to appeal and request the reasons for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.536 DA 3705/2009 · Bellinzona 20 luglio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo agosto 2007 sino al 19 maggio 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3705/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta;

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale