Receiving Stolen Property Conviction with Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of receiving stolen property for possessing a mobile phone in April 2009, knowing or presuming it to be the proceeds of a theft that occurred the previous October. Despite the defense arguing the purchase price was not low enough to suggest criminal origin, the court upheld the initial accusation, sentencing the defendant to a fine of 210 units, with the execution of the penalty suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered the payment of judicial fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 34 segg. CPS, art. 42 e seg. CPS; Receiving Stolen Property Conviction with Suspended Sentence: Despite the defense arguing the purchase price was not low enough to suggest criminal origin, the court upheld the initial accusation, sentencing the defendant to a fine of 210 units, with the execution of the penalty suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered the payment of judicial fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense of receiving stolen goods, for which the accused was declared guilty.
This article range was cited in relation to the imposition of the fine aliquots (pena pecuniaria).
This article range was cited in relation to the suspension of the execution of the penalty.
This article was cited regarding the conditions for the cancellation of the conviction from the criminal record.
This procedural article was cited regarding the notification of the right to appeal and to request the reasoning of the sentence.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.535 DA 3648/2009 · Bellinzona 2 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ricettazione,
per avere, a __________ il 17 aprile 2009, detenuto un telefono cellulare IPhone marca Apple del valore di fr. 1’040.-- circa che sapeva o doveva presumere essere provento di furto e che è risultato essere stato rubato a Locarno il 13/14 ottobre 2008.
Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 160 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3648/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 210.--, corrispondente a 7 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento, in quanto il prezzo di acquisto non era a tal punto basso da dover indurre il suo assistito a pensare che il telefono fosse provento di reato;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ricettazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
160 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ricettazione, art. 160 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3648/2009 del 31 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale