Data Sabotage Conviction in Italy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of data sabotage for illicitly rendering electronic data unusable by obscuring a website, making it inaccessible for over a month, an act determined to have occurred while the defendant was in an unspecified location in Italy. The court convicted the defendant under the relevant statute despite jurisdictional and procedural objections raised by the defense concerning the lack of a formal complaint and territorial incompetence, ultimately sentencing the individual to a fine and a conditional suspended monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144bis cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 94 cpv. 3 CPP, Art. 369 CPS, Art. 172ter CPS, Art. 53 CPS; Data Sabotage Conviction in Italy: The court convicted the defendant under the relevant statute despite jurisdictional and procedural objections raised by the defense concerning the lack of a formal complaint and territorial incompetence, ultimately sentencing the individual to a fine and a conditional suspended monetary penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of data tampering for which the accused was found guilty in the operative part.
This article governs the conditional suspension of the sentence, which was applied to the penalty imposed.
This article dictates the substitute detention sentence in case of non-payment of the fine, as specified in order 2.1.
This article specifies the time frame after which the conviction will be deleted from the criminal record, mentioned in the communication section.
This article was mentioned by the defense in their subsidiary request, but it does not appear in the final orders (dispositive).
This article was mentioned by the defense in their subsidiary request, but it does not appear in the final orders (dispositive).
This article was mentioned by the defense in their subsidiary request, but it does not appear in the final orders (dispositive).
These articles relate to the fine (pena pecuniaria), which is part of the penalty imposed in order 1.
This procedural article was cited for referring the civil party to the competent civil forum (order 3).
This procedural article governs the right to request the written grounds for the judgment and the right to appeal, mentioned in the final section of the decision.
This provision was cited as part of the legal basis considered, but it does not appear in the operative orders.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.534 3707/2009 · Bellinzona 10 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento di dati, per avere, a __________, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144bis cifra 1 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3707/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’950.-- (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile, CIVI 1, associazione internazionale della cultura, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 settembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;
prospettata preliminarmente all’accusato la seguente precisazione del decreto di accusa:
“per avere, a __________ o in altre località imprecisate in Svizzera o in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________, e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008”;
preso atto dell’eccezione di incompetenza territoriale delle autorità di perseguimento penale svizzere nonché l’assenza di querela, presupposto imprescindibile del procedimento, sollevata dalla difesa;
rinviata la decisione sulle questioni preliminari nell’ambito della decisione di merito e accolta la richiesta della difesa di procedere anche all’audizione testimoniale della madre dell’accusato;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito in quanto la querela è stata sporta dal signor __________ personalmente e non dalla CIVI 1. Inoltre vi è un’incompetenza territoriale a perseguire l’imputato in quanto egli ha sicuramente agito dall’Italia e il risultato, cioè la cancellazione dal server dei dati, si è verificato pure in Italia o quantomeno all’estero, non avendo la __________ (società provider del server) sedi o server in Svizzera. Da un punto di vista materiale inoltre il proscioglimento si impone poiché il prevenuto si è limitato a trasferire i dati dal server al suo hard disk e non ha quindi effettuato nessuna delle azioni esaustivamente elencate all’art. 144 bis CPS. In via subordinata egli ha chiesto l’esenzione da ogni pena dell’accusato, in applicazione dell’art. 172ter CPS, dell’art. 52 e dell’art. 53 CPS;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di danneggiamento di dati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, se del caso con la modifica prospettata al dibattimento?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 144bis cifra 1 cpv. 1, 172ter CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento di dati, art.
144 bis cifra 1 cpv. 1 CPS,
per avere, da una località imprecisata in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________, e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 910.-- (novecentodieci);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 550.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · ,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 testi
fr. 950.00 totale