Property Damage, Battery, and Fare Evasion Conviction with Conditional Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty, following a trial held in their absence (in contumacy) after opposition was filed only regarding the first two counts, of intentional property damage (kicking an apartment door) and battery (grabbing and dragging a civil party out of the apartment), as well as repeated fare evasion on public transport. The court convicted the defendant on the charges of battery and property damage over which the civil party opposed the accusation decree, while confirming the guilt for fare evasion; the resulting sentence included a fine of 360 monetary units (suspended conditionally for two years) plus an additional 300 fine, judicial costs of 150, and payment of 300 in damages to one civil party, while the other civil party's damage claim was referred to civil court; furthermore, the court formally admonished the defendant without revoking a prior 12-month suspended sentence.
Regesto Legislator
UfficialeIntezionalmente danneggiare con un calcio la porta d'entrata di un appartamento e trascinarvi per un braccio una persona all'esterno; usufruire dei trasporti pubblici sprovvisto del necessario titolo di trasporto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the summary of charges, which were confirmed by the verdict (implicitly applied through the conviction for the facts constituting the violation).
Cited in the summary of charges, which were confirmed by the verdict (implicitly applied through the conviction for the facts constituting the violation).
Cited in the summary of charges, which were confirmed by the verdict (implicitly applied through the conviction for the facts constituting the violation).
Cited in the dispositive order regarding the compensation payment to the civil party CIVI 2.
Cited in the dispositive order detailing the penalty for non-payment of the fine (multa).
Cited in the final warning regarding the right to appeal and request for motivation of the sentence.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.523 DA 3570/2009 · Bellinzona 11 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Prisca Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento per avere, a Minusio il __________ 2008, intenzionalmente danneggiato con un calcio la porta dell’entrata dell’appartamento locato da CIVI 1 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 510.00);
2. vie di fatto
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 prendendolo per un braccio e trascinandolo all’esterno dell’appartamento;
3.contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico ripetuta
per avere, ripetutamente, usufruito dei trasporti pubblici privo del necessario titolo di trasporto e meglio:
- il __________ 2008 sulla tratta Gordola-Locarno,
- il __________ 2008 sulla tratta Locarno-Gordola;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli att. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto 2009 n. 3570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 360.- (trecentosessanta), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (cinque).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 300.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPP).
4. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 , viene rinviata al competente foro civile.
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
6. Non revoca la sospensione condizionale alla pena di 12 mesi di detenzione inflitta __________ 2003, ma l’ammonisce formalmente.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 settembre 2009 dalla parte civile CIVI 1 (limitata quindi alle imputazioni n. 1 e 2);
indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. danneggiamento
1.2. vie di fatto
per i fatti descritti nelle imputazioni 1 e 2 del decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 126,
144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nelle imputazioni n. 1 e 2 del decreto di accusa n. 3570/2009 del 18 agosto 2009.
dà atto che contro la dichiarazione di colpevolezza per contravvenzione alla LF sul trasposto pubblico non è stata fatta opposizione.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 6
(sei) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 360.- (trecentosessanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che il risarcimento di fr. 300.- alla parte civile CIVI 2 e la non revoca della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflitta __________ 2003 sono definitivi.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale