Acquittal in Trespass, Defamation, and Insult Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with repeated trespassing, defamation for alleging the unlawful logging and theft of timber, and insult by calling another party "dishonest and a liar," following an objection to a previous indictment; however, after reviewing the evidence and addressing the relevant legal questions, the court ultimately acquitted the accused of all charges of trespass, defamation, and insult, resulting in the state bearing the costs of justice and legal expenses, and the final judgment became immediately definitive as no party requested a written rationale or filed an appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 173, 177, 178, 186 CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal in Trespass, Defamation, and Insult Case: Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the substantive offenses (violation of domicile, defamation, insult) for which the defendant was acquitted.
These procedural articles govern the trial procedure, under which the defendant was acquitted.
These articles concern the final stages of the procedure, under which the defendant was acquitted.
These cantonal laws were considered in reaching the decision regarding the case.
This article was cited in the preceding decree of accusation (which is partially repeated/referenced), though the dispositive of the final judgment only addresses costs borne by the state, not the referral of the civil party.
This article regulates the notification of the right to appeal and the right to request the written grounds for the decision, as mentioned in the concluding remarks.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.508 DA 3555/2009 · Bellinzona 16 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. violazione di domicilio ripetuta
per essersi, a __________ il 16 luglio 2005 (ore 07.30), il 26 agosto 2005 (ore 07.30) e il 05 agosto 2006, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’area del cantiere affittato dal __________ a CIVI 1;
2. diffamazione
per avere, ad __________ nel corso del mese di maggio 2007, mediante scritto intitolato “____________________”, comunicando con dei terzi, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1 tacciandolo di aver abbattuto abusivamente degli alberi sottraendo il legname ottenuto;
3. ingiuria
per avere, ad __________ il 04 novembre 2005, mediante scritto, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “disonesto e bugiardo”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione di domicilio
1.2. diffamazione
1.3. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1 ACCU 1
dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.-*totale