Acquittal for Negligent Grievous Bodily Harm in Hair Treatment Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA defendant was charged with negligent grievous bodily harm for causing injuries to a client during a permanent hair treatment due to negligence. After reviewing the accusation, the defendant's opposition, and the trial where the civil party did not appear and the public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court acquitted the defendant of the charge because the negligence and the causal link, and even the injury itself, were not proven. Consequently, the court ordered the state to bear the judicial fees and costs, and the decision became final as no party requested a written motivation or filed an appeal within the legal timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 42 segg. CPS, art. 34 segg. CPS; Acquittal for Negligent Grievous Bodily Harm in Hair Treatment Case: After reviewing the accusation, the defendant's opposition, and the trial where the civil party did not appear and the public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court acquitted the defendant of the charge because the negligence and the causal link, and even the injury itself, were not proven. Consequently, the court ordered the state to bear the judicial fees and costs, and the decision became final as no party requested a written motivation or filed an appeal within the legal timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime (negligent bodily harm) for which the accused was acquitted in the final order.
This provision regarding conditional suspension of sentence was considered, although the acquittal made its application unnecessary.
This provision regarding fines was considered, although the acquittal made its application unnecessary.
This procedural rule governs the deadlines and rights concerning the request for written grounds and filing an appeal, referenced in the notification part of the final disposition.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.481 DA 3286/2009 · Bellinzona 15 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ in data
24 marzo 2009, quale parrucchiera da donna alle dipendenze del Salone __________, cagionato per negligente (recte: negligenza) a CIVI 1, cliente alla quale stava facendo una permanente, le lesioni attestate dal certificato medico 26 marzo 2009 dell’Ospedale __________ di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3286/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 180.-- (centoottanta), corrispondente a 6 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
ricordato che la difesa, con l’accordo del giudice, ha rinunciato all’audizione testimoniale della parte civile, in quanto non è comparsa al dibattimento, malgrado la regolare citazione;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendo provati né la negligenza, né il nesso di causalità. A suo modo di vedere non è addirittura dimostrata la lesione;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
125 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni colpose, art. 125 cpv.
1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3286/2009 del 4 agosto 2009;
carica la tassa e le spese di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale