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10.2009.462 • PP TI 10.2009.462 Generato dall'IA

Acquittal in Crane Overload Case

Numero d'incarto 10.2009.462
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An apprentice crane operator was charged with negligent violation of construction standards for overloading a crane bucket with concrete, causing the crane boom to tip over and endanger workers on a construction site. Following the trial where the public prosecutor waived attendance but requested confirmation of the initial accusation, the court ultimately acquitted the accused on the charge of negligent violation of construction standards, determined the state would bear the court costs and judicial expenses, and ordered reimbursement of a specified amount to the accused for costs incurred.

Regesto Legislator

Ufficiale

Trascurare per negligenza le regole riconosciute dall'arte edilizia, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio

Parole chiave

Generato dall'IA
termine processuale perentorio accollo delle spese procedurali costo di costruzione verdetto di colpevolezza contravvenzione per violazione edilizia responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the deadline for requesting written grounds for the judgment, which influenced the subsequent procedural actions.

art. 9 e segg. CPP

Cited generally regarding the relevant procedural code provisions.

art. 273 e segg. CPP

Cited generally regarding the relevant procedural code provisions.

art. 1 CP

Cited generally regarding the relevant criminal code provisions.

art. 39 LTG

Cited as a basis for the court's jurisdiction or procedure.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.462 DA 3225/2009 · Bellinzona 14 settembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia

per avere, a __________ il __________ 2006, nell’ambito di una costruzione edile, trascurato per negligenza le regole riconosciute dall’arte edilizia, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità fisica di altre persone, e meglio per avere, nella sua qualifica di apprendista gruista presso la ditta __________ SA, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio ed operato sino al blocco dell’azione da parte del limitatore del peso, con la conseguenza che il braccio della gru tipo F 33 N-24 si ribaltava appoggiandosi al suolo con la punta, mettendo in grave ed imminente pericolo le persone presenti sul cantiere;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (*recte*: cpv. 2); richiamato l’art. 42 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3225/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'100.- (millecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'350.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 agosto 2009;

indetto il dibattimento in data 14 settembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv. DI 1,;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il Procuratore pubblico con lettera 3 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

sentiti i testi __________ ;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito e che vengano assegnate adeguate ripetibili all’accusato;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia

per avere, a __________ il __________ 2006, nell’ambito di una costruzione edile, trascurato per negligenza le regole riconosciute dall’arte edilizia, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità fisica di altre persone, e meglio per avere, nella sua qualifica di apprendista gruista presso la ditta __________ SA, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio ed operato sino al blocco dell’azione da parte del limitatore del peso, con la conseguenza che il braccio della gru tipo F 33 N-24 si ribaltava appoggiandosi al suolo con la punta, mettendo in grave ed imminente pericolo le persone presenti sul cantiere?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere riconosciute ripetibili, se sì, in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto *sub* 1, come segue ai quesiti posti *sub* 4. e 5., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1dall’accusa di violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia;

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere al signor Serra fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico __________

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 1'450.-- spese giudiziarie

fr. 330.-- testi

fr. 1'980.--*totale