Simple Bodily Harm Accusation Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an opposition to a bill of indictment alleging simple bodily harm for intentionally causing injuries through kicks and dragging a victim, the court acquitted the accused because the defense successfully argued that the alleged facts were not proven, with witness testimony indicating no significant physical contact and medical certificates being too generic. Consequently, the court acquitted the accused of the charge, declared the judgment final, and ordered the judicial fees and expenses to be borne by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 123 cifra 1 CPS; Simple Bodily Harm Accusation Acquittal: Consequently, the court acquitted the accused of the charge, declared the judgment final, and ordered the judicial fees and expenses to be borne by the state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of simple assault, for which the accused was acquitted.
This procedural rule was cited regarding the parties' right to request the grounds for the decision or file an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.46 DA 98/2009 · Bellinzona 13 ottobre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Jyothish Kochalummootil in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, il 30 maggio 2008, a __________ dopo aver fatto cadere a terra LESA 1 colpendolo con calci e trascinandolo per i
piedi così da causargli ferite lacero contuse al gomito destro ed ematomi alla coscia destra (e meglio come al certificato medico 30 maggio 2008 dell’Ospedale regionale di __________), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 98/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 500.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito illustrando nel dettaglio come i fatti addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi, dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici e poco chiarificatori;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;
carica la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale