Extinguishment of Tax Misappropriation Prosecution Due to Limitation Period
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal prosecution for misappropriation of withholding tax, involving an employer failing to remit approximately 1,761.70 Swiss Francs in taxes withheld from non-domiciled employees since 1994, to be extinguished due to the expiration of the absolute limitation period of fifteen years, which the defense argued began in September 1994, leading to the state bearing the court costs and ordering reimbursement of 1,000 Swiss Francs to the accused for legal fees, rendering the final decision definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 270 LT, Art. 277 CPP, Art. 272 LT, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 270 e segg. LT, art. 9 e segg. CPP; Extinguishment of Tax Misappropriation Prosecution Due to Limitation Period: le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishing the 15-year absolute limitation period for the criminal action was cited in the defense request and determined the outcome (prescriptive declaration).
Cited as part of the legal basis reviewed by the court.
Cited as part of the procedural law reviewed by the court.
Cited as part of the procedural law reviewed by the court.
Cited as part of the basis for awarding costs.
Cited regarding the right to request the written grounds for the judgment.
Cited regarding the deadline for presenting an appeal.
The final disposition determines that costs (tassa di giustizia and spese giudiziarie) are borne by the State.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.414 DA 2941/2009 · Bellinzona 21 giugno 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1; difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995),
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270 LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 48 lett. e) CP;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 2941/2009 di data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.
3. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 giugno 2010, al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che l’azione penale risulta essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni previsto dall’art. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua assistita di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l’azione penale per il titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere prescritta?
2. In caso negativo, se ACCU 1 è autrice colpevole di:
2.1. appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995)?
2.2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali e in caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 e segg. LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara siccome intervenuta la prescrizione dell’azione penale per il titolo di appropriazione indebita d’imposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;
mettendo tasse e spese a carico dello Stato, che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale