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10.2009.408 • PP TI 10.2009.408 Generato dall'IA

Property Damage Conviction In Absentia

Numero d'incarto 10.2009.408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was found guilty in absentia of willful property damage for intentionally damaging another person's vehicle by kicking the rear fender and punching the rear hatch in 2009. The court reasoned that the evidence supported the charge under the relevant penal code article, resulting in a conviction and a sentence of eight days imprisonment, as conditions for suspension were not met and alternative penalties were deemed unlikely to be executed; furthermore, the court formally admonished the accused regarding a prior suspended sentence without revoking the benefit, ordered payment of court costs, and ruled that civil claims were deferred to the competent forum.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 1 CP, Art. 46 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 277 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Property Damage Conviction In Absentia: The court reasoned that the evidence supported the charge under the relevant penal code article, resulting in a conviction and a sentence of eight days imprisonment, as conditions for suspension were not met and alternative penalties were deemed unlikely to be executed; furthermore, the court formally admonished the accused regarding a prior suspended sentence without revoking the benefit, ordered payment of court costs, and ruled that civil claims were deferred to the competent forum.

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto contro i beni risarcimento del danno pena detentiva reato colposo verdetto di colpevolezza contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 144 cpv. 1 CP

This article defines the crime of damage to property for which the accused was found guilty.

art. 46 cpv. 2 CP

This provision regulated the formal admonition given instead of revoking the suspended sentence.

art. 369 CP

This article governs the period after which the conviction will be removed from the judicial record.

art. 277 CPP

This provision was applied to proceed with the trial in absentia (contumacy).

art. 276 cpv. 2 CPP

This provision was cited regarding the parties' right to appeal the judgment and request the grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.408 DA 2439/2009 · Bellinzona 15 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 2439/2009 di data 27 maggio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 8 (otto) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile.

3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti

da questo Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art.

46 cpv. 2 CP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 gennaio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il __________2005? .

5.Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40 e seg., 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

condanna ACCU 1

1. alla pena detentiva di 8 (otto) giorni .

2. non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (cento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertite le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00*totale