Forgery and Concealment of Assets
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe first defendant was found guilty of instigating document forgery for inducing the second defendant to falsely declare him as the beneficial owner of funds in a safe deposit box to shield assets from potential judicial seizure related to an Italian investigation, resulting in a conditional suspension of a fine and a conditional penalty. The second defendant was found guilty of document forgery for making the false declaration on the bank form to help conceal the first defendant's assets, leading to a conditional suspension of a fine and a conditional penalty. The court processed the first defendant *in absentia* (contumaciously) and confirmed the charges from the accusation decrees, though imposing slightly adjusted penalties, while noting the second defendant's sentence is final.
Regesto Legislator
UfficialeAttestare, rispettivamente indurre ad attestare, contrariamente alla verità, il nominativo dell'avente diritto economico di fondi depositati in una cassetta di sicurezza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAACCU 1 was declared guilty of instigation to forgery in documents based on this article.
ACCU 1 was found guilty of instigation, which is related to this article (accessory liability).
ACCU 2 was declared guilty of forgery in documents based on this article.
This article governs the substitution of the fine with detention in case of non-payment for both ACCU 1 and ACCU 2.
This article governs the erasure of the conviction from the judicial register, referenced in communication sections for both accused.
Testo completo
Incarti n. 10.2009.405 10.2009.406 DA 3041/2009 DA 3042/2009 · Bellinzona 2 febbraio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 , e ACCU 2 , entrambi difesi da: DI 2 prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
istigazione a falsità in documenti,
per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, più specificatamente nell’intento di sottrarre propri beni al sequestro che le autorità giudiziarie avrebbero potuto ordinare in considerazione del fatto che lo stavano indagando nell’ambito dell’inchiesta italiana denominata “__________”, indotto ACCU 2 ad attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere indotto ACCU 2 - contestualmente all’apertura della relazione no. __________ (“__________”) presso CIVI 1”, __________, formalmente intestata a quest’ultimo - ad attestare sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente diritto economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40’000.-) era il proprio collaboratore ACCU 2, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza era lui medesimo (ACCU 1) e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 24 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3041/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 18’000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 200.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU 2
falsità in documenti,
per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, e meglio nell’intento di sottrarre beni appartenenti a ACCU 1 al possibile sequestro da parte delle autorità giudiziarie italiane che lo stavano indagando nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, più specificatamente per avere - contestualmente all’apertura della relazione no. __________ (“__________”) presso “CIVI 1”, __________, a lui formalmente intestata - attestato sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente
diritto economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente
diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40’000.--) era lui medesimo, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza altro non era che ACCU 1 e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3042/2009 del Procuratore Pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 7’500.--, corrispondente a 75 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
3. Alla multa di fr. 1’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente il 10 luglio 2009 da entrambi gli accusati;
indetto il dibattimento 2 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l'accusato ACCU 2 ed i difensore di entrambi gli imputati, mentre l’accusato ACCU 1, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 ottobre 2009, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 1;
accertate le generalità dell'accusato ACCU 2, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato comparso e rinunciato all’audizione dei testi;
sentito il difensore il quale non contesta i fatti e nemmeno la loro qualifica giuridica, ma ritiene siano dati i presupposti per sensibile riduzione della pena per entrambi i suoi assistiti;
sentito da ultimo l’accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 1autore colpevole di istigazione a falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009?
1.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009?
2.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 24, 34 segg., 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
istigazione a falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con l’art. 24 CPS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 400.-- (quattrocento), per un totale di fr. 16’000.-- (sedicimila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009;
condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 1 può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato ACCU 1 della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 2 è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2250.00 totale
Distinta spese a carico di,
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 totale