Driving While License is Indefinitely Banned in Switzerland
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving without a license or despite a revocation, specifically for operating a vehicle despite an indefinite ban imposed by the competent administrative authority on using their Italian driving license in Switzerland. The court convicted the defendant, imposing a conditional suspended fine of 75 daily rates at 10 units each (totaling 750), a 200 fine (substitutable with 20 days imprisonment if unpaid), and decided against revoking a prior conditional suspension for a different fine of 1,350, but instead extended that prior probationary period by one year, ruling that the finding of guilt was established based on the facts presented and the relevant traffic and penal codes.
Regesto Legislator
UfficialeCondurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa per un periodo indeterminato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the criminal offense of driving without a license or despite revocation, for which the defendant was found guilty.
This article is cited in relation to Art. 95 LCStr. to establish the factual basis for the conviction (prohibition on using the Italian driving license in Switzerland).
This article governed the decision not to revoke the previously suspended fine.
This article was applied to extend the probation period for the previously suspended fine.
This article is cited regarding the deletion of the conviction from the criminal record.
This procedural article regulated the right to request the written reasoning of the judgment and the right to appeal.
This article determined the substitute detention term in case of non-payment of the fine imposed in order 2.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.401 DA 2894/2009 · Bellinzona 25 gennaio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguita con decreto d’accusa n. 2894/2009 di data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il peiodo previsto all’art.
369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 25 gennaio 2010, al quale è comparsa l’accusata personalmente;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________,
condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per
un periodo indeterminato;
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 1'350.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46
cpv. 1 CPS)?
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________,
condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per
un periodo indeterminato;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 10.--(dieci), per un totale di fr. 750.-- (settecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.-
(milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1
(un) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del decreto d’accusa.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino, (80727).
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
./. fr. 500.00 cauzione
fr. 0.00 totale