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10.2009.390 • PP TI 10.2009.390 Generato dall'IA

Acquittal for Joint Theft of Eyeglasses

Numero d'incarto 10.2009.390
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was charged with theft, specifically participating in the joint taking of two pairs of eyeglasses valued at CHF 890 from a store on April 30, 2009, a charge to which the accused pleaded not guilty, claiming no participation or knowledge of the theft committed by companions. After reviewing the evidence and hearing the accused, the court acquitted the defendant of the theft charge, effectively overturning the prosecutor's proposed conviction and sentencing, and ordered the costs and fees of the proceedings to be borne by the State, declaring the final judgment immediately enforceable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 139 cifra, Art. 42 CPS, Art. 41 CPS, Art. 46 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Joint Theft of Eyeglasses: After reviewing the evidence and hearing the accused, the court acquitted the defendant of the theft charge, effectively overturning the prosecutor's proposed conviction and sentencing, and ordered the costs and fees of the proceedings to be borne by the State, declaring the final judgment immediately enforceable.

Parole chiave

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imputazione di furto commisurazione della pena assunzione delle prove proposta di giudizio abbandono del procedimento per truffa difesa penale Furto in correità con terze persone di due paia di occhiali

Disposizioni normative citate

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Art. 139 cifra
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;
Art. 42 CPS
CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.
Art. 41 CPS
42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).
Art. 46 cpv. 2 CPS
30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10 aprile 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited regarding the parties' right to request the written grounds for the decision within the specified timeframe.
Art. 139 cpv. 1 CPS
visti gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg.
art. 139 cifra 1 CPS
This provision defines the crime of theft, which the accused was ultimately acquitted of in the dispositive order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 139 cifra 1 CPS

This provision defines the crime of theft, which the accused was ultimately acquitted of in the dispositive order.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the parties' right to request the written grounds for the decision within the specified timeframe.

art. 9 e segg. CPP

Cited as procedural law governing the trial proceedings before the court.

art. 273 e segg. CPP

Cited as procedural law governing the trial proceedings before the court.

art. 39 LTG

Cited as procedural law related to the jurisdiction or conduct of the trial.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.390 DA 2659/2009 · Bellinzona 21 gennaio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di furto,

per avere, in data 30 aprile 2009, a __________, presso il negozio di __________, in correità con terze persone, per procacciare a

sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto due paia di occhiali del valore complessivo di fr. 890.--, refurtiva non recuperata;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2659/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 7 (sette) giorni (art.

40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).

2. Non si prelevano né tasse né spese giudiziarie.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10 aprile 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto in quanto non ha partecipato in alcun modo al furto e non sapeva nemmeno che i suoi compaesani avevano rubato degli occhiali. In caso di condanna chiede di poter svolgere lavoro di pubblica utilità, rispettivamente di poter pagare a rate l’eventuale sanzione pecuniaria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

1.1. Trattasi eventualmente di complicità in furto?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 10 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2659/2009 del 15 giugno 2009;

carica la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale