Child Support Evasion and Sentencing Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of neglecting maintenance obligations, specifically failing to pay CHF 61,024.05 in court-ordered support for minor children between 2004 and 2009, despite having the means. The court upheld the finding of guilt for the offense under the relevant penal code article but modified the initial accusatory decree by reducing the fine and the daily fine rates, sentencing the individual to 45 daily fines of CHF 80, suspended conditionally for two years, and a reduced fine of CHF 500, while noting the civil claim for the outstanding maintenance amount remained an enforceable credit against the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 217 cpv. 1 CPS; Child Support Evasion and Sentencing Modification: The court upheld the finding of guilt for the offense under the relevant penal code article but modified the initial accusatory decree by reducing the fine and the daily fine rates, sentencing the individual to 45 daily fines of CHF 80, suspended conditionally for two years, and a reduced fine of CHF 500, while noting the civil claim for the outstanding maintenance amount remained an enforceable credit against the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of which the accused was declared guilty in the operative part.
This provision (along with others) was cited as the legal basis for imposing the fine/pecuniary penalty.
This provision was cited as the legal basis for suspending the execution of the penalty.
This article was used to determine the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
This provision governs the cancellation of the conviction record from the judicial register after the specified period.
This procedural rule was cited as the legal basis for the procedure followed (opposition to the accusation decree).
This procedural rule was cited in the list of provisions governing the procedure before the judge.
This procedural rule was cited in the list of provisions governing the court's jurisdiction or process.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.388 DA 2681/2009 · Bellinzona 11 febbraio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (17 agosto 1992) e __________ (5 aprile 1997), e per essi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare per il contributo alimentare 3 maggio 2004 del Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2681/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7’200.--;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Servizio ricuperi, dell’importo di fr. 61’024.05, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 1. luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte civile, i quali ribadendo l’esattezza degli importi scoperti, postulano la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale non contesta l’ammontare degli scoperti, né l’adempimento della fattispecie di cui all’art. 217 CPS. Egli chiede per contro una sostanziale riduzione della pena pecuniaria, sia delle aliquote, sia dell’ammontare delle stesse e della multa, in considerazione delle particolarità del caso specifico, in particolare della difficile situazione finanziaria dell’accusato e del fatto che è incensurato. Egli postula infine di non confermare il punto n. 3 del decreto d’accusa, in quanto la parte civile dispone già di un titolo esecutivo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2681/2009 del 15 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 3’600.-- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dà atto che la parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, vanta un credito esecutivo di fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009 nei confronti di ACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale