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10.2009.387 • PP TI 10.2009.387 Generato dall'IA

Speeding Infraction Acquittal on Grave Charge Due to Ambiguous Signage

Numero d'incarto 10.2009.387
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with a grave traffic violation for driving 104 km/h in a zone with a posted 50 km/h limit, but the defense argued that the speed limit sign was ambiguous following a roundabout, suggesting an 80 km/h limit might have been legally applicable based on road configuration and signage rules. The court, applying the principle of *in dubio pro reo* regarding the subjective element required for a grave infraction, acquitted the defendant of the severe charge, instead finding them guilty of a simple traffic infraction for exceeding the speed limit, ultimately imposing a fine of 1,500 Swiss Francs, with no entry in the criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 90 cifra, Art. 22 cpv. 1 OSStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 16 OSStr, Art. 276 cpv. 2 CPP; Speeding Infraction Acquittal on Grave Charge Due to Ambiguous Signage: The court, applying the principle of *in dubio pro reo* regarding the subjective element required for a grave infraction, acquitted the defendant of the severe charge, instead finding them guilty of a simple traffic infraction for exceeding the speed limit, ultimately imposing a fine of 1,500 Swiss Francs, with no entry in the criminal record.

Parole chiave

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superamento del limite di velocità casellario giudiziale abbandono del procedimento per infrazione stradale omicidio passionale incidenti della circolazione stradale principio in dubio pro reo Velocità eccessiva in abitato (104 km/h invece di 50 km/h) - in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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Art. 90 cifra
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art.
Art. 22 cpv. 1 OSStr
a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
Art. 106 cpv. 2 CPS
Cited in the dispositive to set the duration of the custodial penalty replacing the fine in case of non-payment.
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 16 OSStr
Il perito di parte ha menzionato l’ambiguità della segnaletica stradale per il tratto in questione essendo i limiti per legge interrotti alla prima intersezione (art. 16 OSStr).
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in the final section regarding the parties' right to request written grounds for the judgment.
art. 90 cifra 1 LCStr
The defendant was declared guilty of a traffic violation based on this article, as the charge of gross violation was dropped.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cifra 1 LCStr

The defendant was declared guilty of a traffic violation based on this article, as the charge of gross violation was dropped.

art. 106 cpv. 2 CPS

Cited in the dispositive to set the duration of the custodial penalty replacing the fine in case of non-payment.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the final section regarding the parties' right to request written grounds for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.387 DA 2724/2009 · Bellinzona 16 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 50 km/h;

fatti avvenuti a __________ il

24 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2724/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 260.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5’200.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 3 luglio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale contesta la segnaletica stradale o meglio l’assenza del segnale di limite di velocità di

50 km/h subito dopo la rotonda. Afferma, inoltre, che il luogo nel quale è stato effettuato il controllo non si trova in una zona abitata, ma la strada è circondata da alti muri. Non si tratta dunque di una zona molto fabbricata. Il perito di parte ha menzionato l’ambiguità della segnaletica stradale per il tratto in questione essendo i limiti per legge interrotti alla prima intersezione (art. 16 OSStr). Per eliminare tale ambiguità, bisognerebbe aggiungere un cartello che indica la velocità massima sulla strada via San Bernardo dopo la

rotonda e che rinnovi quindi il limite di 50 km/h. La base legale sulla quale si è basato il Procuratore Pubblico non è sufficiente nel nostro

caso. Invoca la buona fede dell’imputato. Ricorda inoltre che il campo stradale è stato ampliato il ché induce a credere che si possa circolare ad una velocità di 80 km/h. Chiede che l’imputato venga assolto dall’accusa di grave infrazione alla LCStr. Al limite si tratta di una infrazione semplice;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme delle circolazione, subordinatamente infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, in mancanza dei requisiti soggettivi, valutati in base al principio in dubio pro reo, cade il reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, per cui l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere circolato, a __________

il 24 aprile 2009, con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h malgrado egli dovesse legittimamente ritenere che sulla tratta ove è stato fatto il

rilevamento radar vigesse il limite di velocità di 80 km/h;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · ,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 1950.00 totale