Battery and Property Damage Conviction with Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with battery for punching a victim in the face on January 5, 2009, and an extended charge of property damage for damaging the victim's glasses during the same incident. Despite the defendant claiming self-defense and offering an alternative narrative that he merely pushed the victim's glasses while trying to disengage, the court found him guilty of both battery (Vie di fatto) and property damage based on the established facts. Consequently, the court imposed a fine of five daily installments of 110 francs each, totaling 550 francs, with the execution of this penalty suspended for a two-year probationary period, alongside a further 300 franc fine, while rejecting the civil party's claims for damages as those were subject to referral to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CPS, Art. 250 cpv. 4 CPP, Art. 144 cpv. 1 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS; Battery and Property Damage Conviction with Suspended Sentence: Despite the defendant claiming self-defense and offering an alternative narrative that he merely pushed the victim's glasses while trying to disengage, the court found him guilty of both battery (Vie di fatto) and property damage based on the established facts. Consequently, the court imposed a fine of five daily installments of 110 francs each, totaling 550 francs, with the execution of this penalty suspended for a two-year probationary period, alongside a further 300 franc fine, while rejecting the civil party's claims for damages as those were subject to referral to the competent civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of 'vie di fatto' (assault/battery) based on this article.
The defendant was declared guilty of 'danneggiamento' (damage to property) based on this article.
This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, cited in the orders regarding the fine.
This procedural article governed the warning given to the parties regarding their right to appeal or request written grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.386 DA 2710/2009 · Bellinzona 9 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con un pugno al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2710/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile al compente foro per l’eventuale risarcimento del danno.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa,
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 4 CPP, l’estensione dell’accusa al reato di danneggiamento ex art. 144
cpv. 1 CPS, per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;
preso atto che l’accusato reso edotto dei suoi diritti, ha rinunciato al rimando del dibattimento;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e la condanna dell’accusato al risarcimento dell’importo di fr. 228.-- per la montatura degli occhiali e di fr. 1’721.60 per le spese subite a seguito dell’aggressione, e meglio come indicato nella sua querela;
sentito il difensore, il quale rileva le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dalla sua compagna, rispetto a quanto dichiarato dall’accusato e dall’unica teste neutrale. Per tale motivo la versione dell’accusato, secondo cui si è limitato ad appoggiare il suo dito sugli occhiali della parte civile, spingendolo all’indietro nel tentativo di farle mollare la presa, appare più credibile. Non essendoci alcuna prova oggettiva del pugno, chiede che il proprio cliente sia prosciolto da entrambi i capi di imputazione. In via subordinata ritiene che il suo assistito abbia agito per legittima difesa. In ogni caso si oppone alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile;
sentita in replica alla parte civile, la quale nega di aver provocato l’accusato e ribadisce la propria versione dei
fatti;
sentito in duplica al difensore, il quale si riconferma nella propria posizione;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, nonché di danneggiamento per i fatti prospettatigli in data odierna?
2. Ha agito in stato di legittima difesa ai sensi degli art. 15 o 16 CPS?
3. Quale deve essere l’eventuale pena?
4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli
occhiali;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale