Battery and Insult Conviction with Dismissal of Battery Charge and Penalty Exemption for Insult
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with battery (vie di fatto) for hitting a person with a stone causing them to fall, and with insult (ingiuria) for uttering an offensive slur. Following the opposition to the initial accusation, the court found the defendant guilty of the charge of insult but acquitted the defendant of the charge of battery, as the defense successfully pointed out inconsistencies in the testimony and medical evidence that undermined the credibility of the allegations regarding the physical altercation. Consequently, the court declared the defendant exempt from punishment for the insult conviction based on a specific legal provision concerning insults, but ordered the defendant to pay the judicial tax and costs totaling 290 monetary units, with the conviction not being recorded in the criminal register, and the sentence was declared final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 177 CPS, Art. 126 cpv. 1 CPS, Art. 177 cpv. 2 CPS; Battery and Insult Conviction with Dismissal of Battery Charge and Penalty Exemption for Insult: Following the opposition to the initial accusation, the court found the defendant guilty of the charge of insult but acquitted the defendant of the charge of battery, as the defense successfully pointed out inconsistencies in the testimony and medical evidence that undermined the credibility of the allegations regarding the physical altercation. Consequently, the court declared the defendant exempt from punishment for the insult conviction based on a specific legal provision concerning insults, but ordered the defendant to pay the judicial tax and costs totaling 290 monetary units, with the conviction not being recorded in the criminal register, and the sentence was declared final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for declaring the accused exempt from punishment for the offense of insult.
Cited in the dispositive for the conviction for insult.
Cited in the dispositive for the acquittal regarding the charge of battery (vie di fatto).
Cited in relation to the parties' right to request the written reasoning and appeal within five days.
Cited among the provisions considered for the decision (although no fine was actually imposed).
Cited among the provisions considered for the decision (related to suspended sentence, though the final order exempts from penalty).
Testo completo
Incarto n. 10.2009.380 DA 2636/2009 · Bellinzona 9 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1 e da,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, segnatamente per averlo colpito ad una mano con il lancio di una pietra e facendolo così cadere a terra;
2. ingiuria,
per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, offeso l’onore di CIVI 2 dicendogli “hijo de puta”;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.-- (cento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed i suoi difensori, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, nonché con il certificato medico, che ne minano fortemente la credibilità, chiede il proscioglimento del suo cliente da entrambi i capi di imputazione;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 2636/2009 dell’8 giugno 2009;
e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;
manda ACCU 1
esente da pena, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
pone la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 290.-- a carico dell’accusato;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 140.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 290.00 totale