DUI Conviction with Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while intoxicated, with blood alcohol content ranging from 1.32 to 1.75 per mille, on April 12, 2009, contrary to Article 91 paragraph 1 of the Road Traffic Act. Following the defendant's opposition to the initial charging decree and arguments regarding personal and financial circumstances, the court affirmed the guilt and sentenced the individual to a fine of 20 daily installments at 70 units each (totaling 1,400), a 700 fine (substitutable with 10 days imprisonment for non-payment), and a judicial fee and expenses totaling 700, with the execution of the main penalty conditionally suspended for a two-year probation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 34 segg. CPS, art. 42 segg. CPS; DUI Conviction with Suspended Sentence: Following the defendant's opposition to the initial charging decree and arguments regarding personal and financial circumstances, the court affirmed the guilt and sentenced the individual to a fine of 20 daily installments at 70 units each (totaling 1,400), a 700 fine (substitutable with 10 days imprisonment for non-payment), and a judicial fee and expenses totaling 700, with the execution of the main penalty conditionally suspended for a two-year probation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of driving while unfit to drive, for which the accused was declared guilty.
This provision governs the calculation of the fine (pena pecuniaria) applied in the operative part.
This provision is cited for the conditional suspension of the sentence (sospensione condizionale della pena) applied in the operative part.
This provision is used to determine the substitute detention period if the fine is not paid, as stipulated in point 2.1 of the operative orders.
This provision determines the period after which the criminal record entry will be deleted, as communicated in the operative section.
This procedural rule addresses the rights of the parties regarding appealing or requesting the written grounds for the decision, mentioned in the communication section.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.376 DA 2602/2009 · Bellinzona 11 febbraio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l’autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 12 aprile 2009;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2602/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’200.--;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in considerazione della situazione personale e finanziaria del suo cliente chiede una sensibile riduzione dell’ammontare delle aliquote e della multa. Egli postula pure la riduzione del periodo di prova al minimo legale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2009 del 8 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1’400.-- (millequattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1400.00 totale